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Componenti perequative ARERA: IVA solo sulla TariP

L’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 245/2024 ritorna sul trattamento fiscale delle componenti perequative unitarie da applicare, ai sensi della Delibera ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva (si tratta delle componenti: "a) UR1a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno; b) UR2a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno''.) (si veda anche Risposta n. 183/2024 di cui alla ns precedente news). Tali voci di costo costituiscono, pertanto, somme aggiuntive da indicare nei documenti fiscali (fatture) della tariffa rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013.

L'Amministrazione finanziaria si è già espressa in ordine al trattamento da riservare, ai fini IVA, ai contributi perequativi erogati nell'ambito del servizio di trasporto del gas su Rete Nazionale ''affermando che, solo nel caso in cui via sia un rapporto sinallagmatico sottostante tra servizio prestato e corrispettivo conseguito, i contributi debbano essere assoggettati ad IVA'' (cfr. risposte nn. 134 del 2 marzo 2021 e 590 del 15 dicembre 2022).

Con riferimento al settore dei rifiuti, l’Agenzia chiarisce che le componenti sono finalizzate a garantire la copertura finanziaria adeguata “ad affrontare sfide specifiche nel settore dei rifiuti (…) inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP) di cui costituiscono una maggiorazione, in quanto, sia pure indirettamente, i relativi importi sono destinati a soddisfare gli specifici, ancorché diversificati, interessi dei soggetti che partecipano in quanto utenti al settore della gestione dei rifiuti e che contribuiscono ai relativi costi mediante il pagamento della citata tariffa (TARI e TARIP)”. Di conseguenza, “i relativi importi debbano considerarsi unitariamente alla tariffa di riferimento (…) dette componenti devono considerarsi “attratte” alla tariffa di cui costituiscono una maggiorazione”.

Quindi, conclude l’Agenzia, “le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA. Diversamente, le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto la TARIP, assumono rilevanza ai fini IVA in quanto, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA della tariffa puntuale (o corrispettiva) sui rifiuti”.