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Componenti perequative TARI, ARERA non considera il parere della Corte dei Conti

L'Autorità di regolazione energia reti e ambiente - ARERA ha diffuso un comunicato pochi minuti fa dichiarando di non considerare le "eventuali recenti interpretazioni" - SI TRATTA DI INTERPRETAZIONI CORTE DEI CONTI LIGURIA A TUTELA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DEI COMUNI - circa il versamento delle quote componenti perequative per il settore rifiuti e di ribadire il proprio orientamento secondo cui i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente ricossi da parte dei gestori.

E' evidente la necessità di un intervento di interpretazione autentica da parte del legislatore, che dovrebbe anche affrontare il tema delle compatibilità delle componenti perequative rifiuti - istituite con delibera ARERA e non con legge - rispetto a quanto previsto dall'art. 23 della Costituzione, secondo cui "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge".


ARERA ricorda nel comunicato di oggi che con la deliberazione 386/2023/R/RIF, sono state istituite, a decorrere dal 1 gennaio 2024, le componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

L’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione sopra citata prevede che il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, nonché l’Autorità di sistema portuale o il soggetto dalla stessa individuato, comunichi a CSEA entro il 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno “a”), una dichiarazione, da rendere ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 contenente i dati e le informazioni specificate nel medesimo articolo.

Per le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni, nonché ai versamenti sui conti perequativi, si rimanda a quanto già indicato da CSEA attraverso il proprio sito internet, e in particolare alla CIRCOLARE N. 59/2024/RIF - CSEA e ai chiarimenti applicativi ivi pubblicati, da cui risulta chiaramente che i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente ricossi da parte dei gestori.

Quest’ultimo è un principio che emerge chiaramente e in modo pacifico nella regolazione dell’Autorità anche di altri settori, sul cui modello espressamente si conforma anche la deliberazione 386/2023/R/RIF, e la cui correttezza è stata anche ribadita di recente dal giudice amministrativo.

Eventuali interpretazioni, anche recenti, che tendano a discostarsi da quanto previsto nella menzionata circolare non modificano quanto già previsto nelle deliberazioni dell’Autorità e nei provvedimenti attuativi di CSEA.

Si ricorda, inoltre, che il versamento da parte di CSEA ai soggetti beneficiari degli importi è subordinato alle condizioni specificate all’Articolo 6, comma 6, dell’Allegato A alla deliberazione, che prevede, fra l’altro, l’iscrizione dei beneficiari alle anagrafiche dell’Autorità (Anagrafica Operatori e Anagrafica Territoriale Rifiuti) e della CSEA, oltre al rispetto delle disposizioni specifiche indicate per i meccanismi perequativi.

Infine, si evidenzia che tutti i soggetti, incluse le Autorità di sistema portuale e i soggetti da esse individuati, devono conservare in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni inerenti alle componenti perequative, per un periodo non inferiore a cinque anni civili successivi a quello del versamento (rimborso) a (da) CSEA.