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Compiuta giacenza: notifica idonea anche con busta bianca

In merito alla legittimità della notifica a mezzo posta effettuata direttamente dall’Ente impositore la Cassazione, con decisione n. 16183 del 9/6/2021, ha confermato il proprio orientamento secondo cui «In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973.

Nel caso specifico, si è partiti dalla decisione del 17 aprile 2019 in cui la CTR del Lazio confermava la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente contro la cartella di pagamento relativa a Tari per l’anno 2011, emessa a seguito del mancato pagamento del presupposto avviso di accertamento.

La Commissione tributaria regionale Lazio, in conformità a quanto deliberato del primo giudice, confermava la nullità della notifica dell’atto presupposto, con conseguente invalidità derivata della successiva cartella; non essendo stato l’atto consegnato personalmente al destinatario, l’agente postale avrebbe dovuto effettuare l’adempimento previsto dall’art. 7 della I. n. 890/1982, in cui si dispone che: se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica a mezzo di lettera raccomandata.

L’Ente impositore impugna tale sentenza, giungendo in Cassazione, contestando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006, per non avere la CTR considerato che tale disposizione normativa attribuiva agli enti locali, per i tributi di propria competenza, la facoltà di notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, gli atti impositivi. Pertanto, poiché, nella fattispecie, l’ente creditore si era avvalso di tale facoltà, trovavano applicazione le norme del servizio postale ordinario e non l’art. 7 della Legge n. 890/1982, come erroneamente ritenuto dal giudice di appello.

La Cassazione accoglie il ricorso dell’Ente impositore, ribadendo infatti legittima la notifica, a mezzo semplice raccomandata AR, sia delle cartelle di pagamento che di tutti gli altri atti impositivi (cfr. Corte Cost. ord. n. 2/2020, ord. n. 104/2019 e sent. n. 175/2018. Ha, inoltre, evidenziato che la notifica diretta a mezzo posta è disciplinata esclusivamente dalle norme concernenti il servizio postale ordinario (DM 1/10/2008) e non da quelle della Legge n. 890/1982 riguardante gli atti giudiziari (Cass. 22086/2020, Cass. 10245/2017, Cass. 2047/2016, Cass. 3254/2016).

Pertanto, deve ritenersi che la compiuta giacenza nella raccomandata con busta bianca sia idonea a perfezionare la notifica, senza che sia necessario ricorrere alla raccomandata per atti giudiziari (busta verde) ex L. 890/82