Competono al Consiglio le integrazioni alle delibere di acquisizione partecipazioni
Nella delibera n. 209/2022/PASP, la Corte dei Conti Lombardia ha specificato che eventuali integrazioni alla delibera sottoposta al controllo della Sezione ai sensi dell'art. 5 del TUSP non possono essere colmate da atti diversi da delibere consiliari.
La Corte ha infatti precisato che “… la cognizione della Sezione … si limita a verificare la conformità della delibera adottata dal Consiglio comunale ai parametri individuati dall’art. 5, co. 3 TUSP così come da ultimo modificato. …. a firma del responsabile dell’area finanziaria e del Sindaco, sono state fornite alcune informazioni integrative. Tale nota, tuttavia, non essendo stata adottata dal Consiglio comunale, non può avere l’effetto di colmare le carenze contenutistiche della delibera sottoposta al controllo della Sezione, posto che il nuovo art. 5 co. 3 TUSP richiede proprio una verifica della conformità dell’atto deliberativo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8.”