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Competenze dell’OSL sui contatti continuativi

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi con delibera 21/2020 sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per il Molise con la Deliberazione n. 53/2020/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto: “Rientrano nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto o per il carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all’esecuzione si realizzi successivamente.”