Competenza sulle Posizioni Organizzative
Il TAR Abruzzo si è espresso, con sentenza della Sez. I n. 383/2021, in tema di riparto di competenza tra il giudice amministrativo e quello ordinario per le controversie aventi a oggetto il pubblico impiego privatizzato.
Il ricorso è stato proposto da un dipendente comunale e addetto alla Polizia Locale, il quale impugnava il Decreto del Sindaco del Comune che disponeva la proroga della posizione organizzativa attribuita a un altro dipendente, lamentando vizi di violazione e falsa applicazione di legge, nonché eccesso di potere sotto numerosi profili.
I giudici amministrativi hanno dichiarato il gravame inammissibile per difetto di giurisdizione.
Infatti, facendo proprio il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il Tribunale ha ribadito che il riparto di giurisdizione tra il giudice amministrativo e quello ordinario si basa sul criterio del petitum sostanziale, da indentificarsi non soltanto in funzione del provvedimento che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, da intendersi quale intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice.
Pertanto, in tema di pubblico impiego privatizzato spettano al giudice amministrativo le controversie aventi a oggetto la legittimità degli atti di macro-organizzazione correlati all’esercizio di poteri autoritativi (in quanto sottendono a una situazione giuridica di interesse legittimo), mentre competono al giudice ordinario le controversie relative agli atti di gestione del rapporto lavorativo (in quanto correlati a posizioni di diritto soggettivo).
I giudici amministrativi hanno proseguito chiarendo che la procedura per l’attribuzione delle posizioni organizzative non dà luogo a un concorso interno ovvero a una progressione verticale, bensì riguarda la gestione del rapporto di lavoro privatizzato già instaurato e in corso, rientrando, conseguentemente, nell’ordinario potere di gestione della PA che sfocia in determinazioni del datore aventi natura privatistica.
Gli atti di disposizione della proroga delle posizioni organizzative già assegnate, al pari degli atti di attribuzione, sono riconducibili al novero degli atti di gestione del rapporto di lavoro.
Pertanto, sono di competenza del giudice ordinario.