Competenza sulla gestione anticipazioni di liquidità contratte prima del dissesto
La Corte Conti Sezione Autonomie, con delibera n. 8/2022 è intervenuta sul tema rimborso delle anticipazioni di liquidità nel caso di enti in condizioni di dissesto finanziario - riconoscimento in capo all’organo straordinario di liquidazione ovvero al comune della competenza al rimborso delle quote capitali e interessi relative ad anticipazioni di liquidità diverse da quelle di cui all’art. 222 tuel contratte prima della dichiarazione di dissesto.
La Corte Conti ha espresso il seguente orientamento:
“La gestione delle anticipazioni di liquidità erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti per l’estinzione di debito pregresso ai sensi dell’art. 1 del DL n. 35/2013 e di successivi interventi normativi, contratte dall’ente prima del 31 dicembre dell’anno antecedente la dichiarazione di dissesto, ricade nella competenza dell’Organo Straordinario di Liquidazione, in quanto relative ad atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione di dissesto; non ricorre nella fattispecie la deroga alla competenza dell’OSL di cui all’art. 255 del TUEL, in quanto le stesse, oltre a non costituire indebitamento ai sensi dell’art. 119 della Cost., non sono assistite da delegazione di pagamento ex art. 206 TUEL, ma da altre forme di garanzia stabilite nei modelli di contratto tipo”.