Compenso commissari: regime IVA in caso di appalti non imponibili
Sono imponibili IVA i compensi corrisposti ai componenti di una "Commissione di Accordo Bonario" istituita ai sensi dell'art. 240 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per la definizione delle "riserve sul contratto di appalto per l'esecuzione di opere di adeguamento ed ampliamento della struttura portuale esistente", pur ricadendo l'appalto nel regime di non imponibilità Iva di cui all'art. 9, n. 6, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Detta disposizione prevede la non applicazione dell'imposta per "i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari". Tale norma è stata successivamente interpretata dall'articolo 3, comma 13, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165) e dall'articolo 1, comma 992, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e secondo il quadro normativo e di prassi in materia, ai fini della non imponibilità si richiede, da un lato, che le prestazioni di servizi siano rese in un determinato luogo (porto, aeroporto, ecc.) e, dall'altro, che le stesse siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ovvero all'attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto, che viene ordinariamente svolta nel luogo stesso (cfr. risoluzioni del 23 novembre 2000, n. 176, e n. 253/E del 14 settembre 2007).
L'Autorità portuale riteneva che tali compensi dovessero seguire lo stesso regime applicato ai corrispettivi dell'appalto stesso, essendo gli stessi propedeutici e funzionali ovvero strumentali all'operazione, al punto che senza gli esiti dell'attività della Commissione, il contratto resterebbe incompiuto, essendo impossibile passare alla successiva approvazione del collaudo tecnico amministrativo. Tuttavia, l'Agenzia, nella risposta n. 425/2019 è di parere contrario, posto che, secondo la prassi e la normativa in materia, le prestazioni di servizi eseguite dai componenti della Commissione di Accordo Bonario non sono direttamente riferibili al funzionamento ed alla manutenzione degli impianti ovvero all'attività di movimentazione di beni o di persone o di assistenza ai mezzi di trasporto nei porti. Tali prestazioni, in particolare, non sembrano dare luogo ad interventi di carattere strutturale da realizzarsi su impianti già esistenti e direttamente funzionali ad assicurarne e garantirne il funzionamento e la manutenzione, cui fa riferimento il citato articolo 9, comma 1, n. 6).