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Compensi per le commissioni concorso

Il DL 44/2023, convertito in Legge 74/2023, all’art. 1-ter, reca alcune modifiche alla disciplina dei compensi per i componenti delle commissioni dei concorsi per il reclutamento del personale pubblico e dei compensi per il personale di supporto allo svolgimento dei medesimi concorsi. Le modifiche riguardano l’ambito delle pubbliche amministrazioni interessate.

La norma dispone:

Art. 1-ter. Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame

  1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma»;

b) al comma 14, dopo le parole: «concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».

Il Servizio studi del Senato rileva che la novella di cui al comma 1, lettera a), prevede che la disciplina sui compensi per i presidenti, gli altri membri e i segretari delle commissioni esaminatrici (e delle relative sottocommissioni) dei concorsi per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché per il personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali possa essere applicata anche dagli altri enti pubblici, nell’esercizio della propria autonomia. La disciplina suddetta è posta dall’articolo 3, comma 13, della L. 19 giugno 2019, n. 56, e successive modificazioni, e dal relativo decreto attuativo - D.P.C.M. 24 aprile 2020 - e si applica anche nel caso in cui la procedura concorsuale sia indetta dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (Commissione RIPAM); in quest’ultimo caso, la disciplina trova comunque applicazione a prescindere da quali siano le pubbliche amministrazioni interessate dalla procedura concorsuale.

Si ricorda che la disciplina in oggetto definisce anche i compensi dei componenti della suddetta Commissione RIPAM, sempre con riferimento alla partecipazione allo svolgimento delle procedure concorsuali.

Il citato articolo 3, comma 13, specifica che gli incarichi oggetto della presente disciplina si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li abbia conferiti.

La novella di cui alla successiva lettera b) concerne la norma che esclude dall’applicazione del principio di onnicomprensività del trattamento economico del dirigente pubblico i compensi spettanti, nell’ambito dei concorsi per il reclutamento di personale pubblico, a: il presidente e gli altri membri di commissioni esaminatrici; i componenti della suddetta Commissione RIPAM. La novella specifica che l’esclusione dal suddetto principio - esclusione che assicura l’erogazione del compenso (in via aggiuntiva rispetto al trattamento economico del dirigente) - concerne le procedure concorsuali inerenti a qualsiasi pubblica amministrazione rientrante nella nozione di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni30 - mentre la formulazione vigente fa riferimento generico ai concorsi per l'accesso a un pubblico impiego -. Resta fermo che anche tali compensi rientrano nel computo del limite massimo retributivo previsto per i lavoratori pubblici.