Compensi per l'avvocato comunale dopo la sua messa in quiescenza
La Corte Conti Basilicata ha affrontato con delibera n. 30/2023 la questione del diritto del dipendente, che ha ricoperto il profilo di avvocato comunale nei ruoli dell’Amministrazione, dopo la sua messa in quiescenza, a poter continuare a percepire i compensi previsti dalla vigente normativa in materia ex D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e disciplinati in apposito regolamento comunale.
Tale disciplina trova la sua espressa codificazione nell’art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della legge 31.12.2012, n. 247”) a mente del quale “Per l’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale”.