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Compensi degli amministratori di società a controllo pubblico

Chiamata ad esprimersi in materia di compensi degli amministratori delle società pubbliche, la Corte dei Conti Emilia Romagna è intervenuta su più punti della disciplina vigente.


In merito all'applicazione dei limiti agli emolumenti previsti all'art. 11 del TUSP alle società miste di cui all'art. 17 del TUSP, la Sezione ha specificato che tale limitazione dev’essere applicata “a tutte le tipologie di società a controllo pubblico o comunque controllate … in base al combinato disposto delle lett. b ed m dell’art. 2 comma 1 del Tusp”, ivi comprese le società miste sopracitate.


Ulteriormente, nell’analizzare il limite dell’80% del “costo complessivamente sostenuto nel 2013” previsto dall’attuale normativa, e rilevabile all’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, i Magistrati hanno sottolineato che lo stesso fa riferimento “tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili” in virtù dell’interpretazione estensiva di tre indici normativi, quali:

“b1) la locuzione di cui all’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 laddove fa riferimento al “costo complessivamente sostenuto nel 2013” e dunque ad una espressione comprensiva di tutti i costi sostenuti per questa voce di spesa;

b.2) che l’art. 11, comma 6, terzo periodo, nella parte in cui

individua il limite ai compensi al quale gli organi delle società partecipate sono chiamati a fare riferimento, si riferisce esplicitamente al “trattamento economico annuo onnicomprensivo” (in tal senso, si veda anche., delib. di questa Sezione n. 9/2021/VSGO punto 4.10.5);

b.3) che il codice civile, al punto n. 16 dell’art. 242720 rubricato “contenuto della nota integrativa”, non fa distinzione fra parte fissa e variabile, ma fa riferimento all’ “ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci”.

Il limite imposto dalla norma, secondo la Corte, “non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica”.


Infine la Sezione ha ricordato che, laddove sia adottato il bilancio consolidato di gruppo “non pare implausibile … che la corretta applicazione del predetto limite vada valutata tenendo conto della spesa sostenuta per compensi (complessivamente considerati) corrisposti agli amministratori delle società ricadenti nel perimetro di consolidamento della holding”.

(Corte dei Conti Emilia Romagna, deliberazione n. 131/2021/VSGO)