Compensi amministratori società partecipata, al loro degli oneri previdenziali
La Corte Conti Puglia, con deliberazione n. 62/2024, è intervenuta su quesito avente ad oggetto le corrette modalità di calcolo dei tetti ai compensi degli Amministratori di una società controllata.
In particolare, è stato chiesto alla Sezione “al fine di acclarare se il calcolo del tetto di spesa, di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 175/2016, vada determinato al lordo o al netto degli oneri previdenziali a carico dell’azienda, in ragione dei diversi regimi previdenziali applicabili a coloro che nel tempo hanno rivestito la carica di amministratori”.
La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, ritiene che ogni questione relativa al limite dei compensi degli amministratori di società a controllo pubblico debba essere analizzata e risolta alla stregua del regime transitorio secondo cui - a decorrere dal 1° gennaio 2015 - il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (cd. criterio della spesa storica), e conclude che il calcolo del tetto di spesa, di cui al combinato disposto degli artt. 11, comma 7, T.U.S.P. e 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012 vada determinato al lordo degli oneri previdenziali a carico della società.