Compensi ai CTU: fattura elettronica anche senza split
Con il principio di diritto n. 13/2020, l'Agenzia delle entrate chiarisce definitivamente che l'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'art. 1 c. 209 e seguenti della L. 244/2007 ed il conseguente principio secondo cui, a decorrere dal 31 marzo 2015 [termine così fissato dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89] le amministrazioni pubbliche "non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio ...." si applica anche con riferimento alle fatture emesse nei confronti dell'Amministrazione di Giustizia dai consulenti tecnici di ufficio per certificare i compensi determinati con i decreti di liquidazione. Tale obbligo ricorre nonostante con la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 i citati compensi siano stati esclusi dall'obbligo dello split payment, di cui all'articolo 17-ter del DPR 633/1972, nel presupposto che l'Amministrazione della Giustizia non effettua alcun pagamento del corrispettivo del CTU e, conseguentemente, l'applicazione della scissione dei pagamenti "comporterebbe l'onere, per la parte obbligata al pagamento del compenso del CTU, di versare a quest'ultimo soltanto l'imponibile mentre l'Iva relativa alla prestazione del CTU dovrebbe essere riversata all'Amministrazione della Giustizia affinché quest'ultima, a sua volta, versi tale importo all'Erario, nell'ambito della scissione dei pagamenti".