Rideterminazione compensi avvocati interni
Con la deliberazione n. 300/2026/PAR, la Corte dei conti Lombardia, rispondendo ad una richiesta di parere in merito ai compensi per l’avvocatura interna, ha evidenziato che:
- lo stanziamento delle risorse destinate ai compensi degli avvocati interni previsto per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 90/2014, ove assente o sottostimato per errore tecnico, può essere rideterminato a valere per gli esercizi futuri, in coerenza con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza;
- ai fini della rideterminazione, la scelta del criterio di calcolo è rimessa all’autonoma e prudenziale valutazione dell’Ente, nell’ambito della propria potestà regolamentare e negoziale e nel rispetto degli equilibri di bilancio; l’Ente può ricostruire il parametro secondo il criterio delle somme correlate ai ricorsi pendenti nel 2013 ponderate per il grado di probabilità dell’esito — quale prospettato nell’istanza — ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea, purché fondata su criteri predeterminati, oggettivi e misurabili, nel rispetto del principio di competenza finanziaria dell’esercizio 2013; lo stanziamento così rideterminato opera quale limite massimo dei compensi corrispondibili, fermi restando i limiti di cui ai commi 1, 7 e 9 del medesimo art. 9 e l’irrecuperabilità, negli esercizi successivi, dell’eccedenza rispetto al tetto annuale.
La Corte ha inoltre precisato che, qualora l'ente si attenga rigorosamente ai principi indicati nel parere, trova applicazione l'esimente della responsabilità prevista dall'art. 2 L. n. 1/2026.