Compensi agli amministratori: come verificare il rispetto del limite dell’80% della spesa del 2013
Sul tema dei compensi riconosciuti agli amministratori di società pubbliche, la Corte dei Conti Emilia Romagna, nell’ambito del parere n. 136/2024/VSGO, ha richiamato l’atto di orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 giugno 2019, ove si ricorda che, nelle more “dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 11, c. 6 del T.U.S.P, trova applicazione, ai sensi del c. 7 del medesimo art. 11, l’art. 4, c. 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012 il quale prescrive che “il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013””.
La Corte ha altresì ricordato come nel predetto atto di orientamento venga anche indicato che, “fermo restando che il compenso massimo dell’organo amministrativo non può in ogni caso superare il limite di “euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico” (art. 11, c. 6, del T.U.S.P.), ai fini della definizione dei compensi dell’organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, c. 7, del TUSP, rilevano, in via generale, le seguenti componenti:
- i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
- gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono - anche in ragione della continuità dell’erogazione - carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;
Non rientrano, invece, nell’ambito di applicazione della soglia massima individuata, i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio”.
Sul punto i magistrati hanno infine aggiunto che l’orientamento maggioritario della giurisprudenza sul tema ritiene che “il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell’anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica”.