Compensazioni in F24: modifiche dal 1° luglio
Modificato dalla Legge di bilancio 2024, all’art.1 commi da 94 a 98, il sistema delle compensazioni in F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Viene ulteriormente ristretto il campo all’utilizzo dei crediti, prevedendo l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici forniti dall’Agenzia delle entrate per la presentazione del modello anche in caso di compensazioni in cui il saldo finale risulti positivo.
Fino al 30/06/2024 sarà possibile utilizzare i servizi telematici messi a disposizione degli intermediari convenzionati anche nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.
Dal 1° luglio, i versamenti tramite F24 saranno eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate, genericamente, delle compensazioni (art. 17 c. 2 lettera a) del D.Lgs. 241/1997, con lettera b) abrogata), quindi anche con delega di importo maggiore di zero.
Previsto l’utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate anche nel caso vengano utilizzati in compensazione, sempre tramite modello F24, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’INPS e dell’INAIL (c. 49-bis dell’articolo 37 D.L. 223/2006).
Sempre in tema di contributi previdenziali, i nuovi commi 1-bis e 1-ter del citato art. 17 stabiliscono, per quanto di interesse, che:
-la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata, dai datori di lavoro non agricoli, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
-la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Viene altresì aggiunto all'articolo 37 D.L. 223/2006, il comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all’articolo 8, comma 1 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), della legge n. 212 del 2000, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24. La previsione di cui al periodo precedente cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
Le modifiche normative in oggetto hanno un impatto limitato sugli enti sottoposti ai vincoli del sistema di tesoreria unica dello Stato che devono già utilizzare gli F24 in compensazione solo fino a concorrenza del credito a disposizione (quindi con saldo a zero), dovendo utilizzare l’F24EP per la differenza. Tuttavia, si tratta di una limitazione che interessa comunque tutti i casi nel quale può o va essere utilizzato l’F24tradizionale, come ad esempio per le Unioni di comuni.