Compensazioni fondi Covid, DM MEF
Su richiesta di alcuni enti convenzionati, riportiamo il Decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 23 luglio 2024, recante i criteri di riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, da destinare prioritariamente ed in quote costanti nel quadriennio 2024-2027 agli enti locali in deficit di risorse con riferimento agli effetti dell’emergenza da COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese.
In particolare, le risorse di cui all’articolo 1, comma 508, della legge n. 213 del 2023, pari a 113 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, sono ripartite, in ciascun anno, prioritariamente secondo i criteri meglio esplicitati all’articolo 1 comma 1, lettere a) e b) del citato decreto interministeriale del 23 luglio 2024 e di seguito riportati:
assegnazione delle risorse agli enti locali delle Regioni a Statuto Ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con deficit complessivo di risorse, di cui alla colonna “Importo da erogare all’Ente su Fondo art. 1 comma 508 L. 213/2023 – Quota annuale 2024-2027” della Tabella di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2024, nonché assegnazione relative al deficit complessivo degli enti locali appartenenti alla Provincia autonoma di Bolzano;
estensione della clausola di cui all’Allegato A “Nota metodologica comuni, unioni di comuni e comunità montane” e all’Allegato B “Nota metodologica province e città metropolitane” del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024, anche agli enti locali che presentano particolari condizioni, meglio dettagliate nel decreto stesso, nonché copertura dell’integrale fabbisogno del comune di Zeme e riconoscimenti modifiche dell’Allegato G del comune di Bonnanaro, per le motivazioni esplicitate nel medesimo decreto.
Il richiamato articolo 1, commi 2 e 3, del decreto interministeriale del 23 luglio 2024 dispone, inoltre, che le risorse di cui all’articolo 1, comma 508, della legge n. 213 del 2023 sono utilizzate, altresì:
a copertura del versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’ammontare complessivo di 12.101.451 euro (di cui 11.587.420 euro comuni, unioni di comuni e comunità montane e 514.031 euro province e città metropolitane), di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2024;
a copertura del versamento all’entrata del bilancio dello Stato dell’ammontare complessivo di 13.016.444 euro, di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2024, per le stesse finalità di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto del 19 giugno 2024, tenendo conto di quanto disposto per le regioni e province autonome al comma 5 del medesimo articolo 2.
Infine, l’articolo 1, comma 4, del decreto interministeriale del 23 luglio 2024 definisce l’ultimo criterio di riparto delle risorse suddette.
In particolare, le risorse annue residue, al netto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3, dell’articolo 1, pari complessivamente a 68.252.180 euro, sono ripartite:
per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in proporzione al concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, effettuato ai sensi dell’articolo 1, commi 850 e 853 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, definiti con decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2024 e del 14 giugno 2024 e ai sensi dell’articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
per ciascuno degli anni 2026 e 2027, in proporzione al concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, effettuato ai sensi del citato articolo 1, commi 533, 534 e 535, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, definito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’assegnazione delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 508, della legge n. 213 del 2023, effettuata sulla base dei criteri di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, è definita, pertanto, per ciascun comune, unione di comuni e comunità montana e per ciascuna provincia e città metropolitana, secondo quanto specificato rispettivamente nelle Tabelle A e B, parti integranti del decreto del 23 luglio 2024.