Compensazione legale soggetta ad imposta di registro in misura fissa
Dal punto di vista fiscale, la disposizione con la quale le parti dichiarano di avvalersi della compensazione legale di cui all'articolo 1243 del codice civile, contenuta all'interno di un atto di compravendita sia una disposizione autonoma, finalizzata al pagamento del corrispettivo, avente natura ricognitiva. Non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, è da registrare con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa di Euro 200, a norma dell'articolo 11 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto, nel caso in esame, contenuta in un atto stipulato nella forma di atto pubblico.
Lo chiarisce la Risposta n. 358/2020 che tratta una compravendita immobiliare, con due atti separati, aventi medesime parti - una Provincia ed una Società - con medesimo prezzo. Per effetto della stipula del secondo atto di compravendita, le parti sarebbero obbligate l'una verso l'altra e i reciproci debiti si estinguerebbero per compensazione ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile. Pertanto, nel secondo contratto di compravendita le parti intendono attestare l'avvenuta estinzione dei reciproci debiti, per compensazione legale, ai sensi dell'articolo 1243 del codice civile.