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Compensazione IMU - Erario

L’Agenzia delle Entrate, con interpello n. 385 del 22/9/2020, in tema di compensazione IMU - Erario dopo aver ricordato che l'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, prevede "A decorrere dal l° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento...", ha evidenziato quanto segue.

Con le circolari n. 4/E del 15 febbraio 2011 e n. 13/E dell'11 marzo 2011, è stato chiarito che i tributi ricompresi nella locuzione "imposte erariali", sono, a titolo esemplificativo, le imposte dirette tra cui anche l'IRAP, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alle tipologia di imposte prima richiamate), l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura.

Il quadro normativo in ordine alla riserva del gettito dell'IMU a favore dello Stato non incide sulla natura del tributo, che rimane comunale, come del resto già affermato nella Risoluzione n. 2/DF del 2012 richiamata dal contribuente. Tale considerazione trova conferma nella circostanza dell'affidamento dell'accertamento, del contenzioso, della riscossione e dei rimborsi IMU al Comune, come già previsto dal comma 7 del citato articolo 9 [per effetto dei rinvii in esso contenuti alla disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)], e poi confermato anche dopo l'abrogazione del predetto comma 11 dell'articolo 13.

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, infatti, nel fornire chiarimenti in tema di "procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali", ha precisato "...che l'esigenza di presentare l'istanza di rimborso al comune è dettata dalla circostanza che, anche nell'ipotesi di errato versamento nei confronti dello Stato, l'ente locale è l'unico soggetto legittimato alla verifica dell'esatto assolvimento dell'obbligo tributario da parte dei soggetti passivi. Si ricorda, inoltre, che sia per l'IMU quota Stato che per la maggiorazione TARES il legislatore, rispettivamente con l'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201 del 2011 e con l'art. 1, comma 705 della legge n. 147 del 2013, ha previsto che le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di tributo, interessi e sanzioni" (cfr. circolare n. 1/DF, del 14 aprile 2016).

Esclusa, dunque, la natura erariale dell'IMU ne consegue l'inapplicabilità al caso prospettato del divieto di compensazione previsto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010.