Compensazione debiti tributari e crediti verso le PA: opzione strutturale
Nella Audizione alla Camera dei deputati del 21 luglio, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha fatto il punto sui progetti di legge in materia di compensazione di crediti maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione (C. 2361 – C. 3069 – C. 3081) con debiti tributari, riepilogando le caratteristiche degli istituti (della cd. “disciplina ordinaria” prevista dall’articolo 28-quater del DPR n. 602 del 1973, rubricato “Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo” e della cd. “disciplina speciale” prevista dall’articolo 12, comma 7-bis, del decreto- legge n. 145 del 2013, rubricato “Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa”), evidenziando le criticità che vanno considerate prima di rendere strutturali tali misure, ma concludendo in maniera possibilista, al fine di razionalizzare e semplificare l’utilizzo dell’istituto.
Con le proposte di legge A.C. 2361, A.C. 3069 e A.C. 3081, i proponenti si pongono la finalità di rendere strutturali e non più temporanee le disposizioni di legge che riconoscono la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, con i debiti, derivanti da carichi affidati all’agente della riscossione e contenuti in cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento esecutivo. La disciplina "speciale" è ormai prorogata di anno in anno (da ultimo, l’articolo 1, comma 17-bis, del D.L. 41/2021 l'ha estesa anche per l’anno 2021, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2020).
In particolare, le proposte di legge A.C. 2361 e A.C. 3069 mirano ad estendere l’ambito applicativo dell’istituto della compensazione in argomento anche al pagamento delle imposte correnti dovute in base alle dichiarazioni dei redditi. La proposta di legge A.C. 3081 è diretta a rimuovere dalla cd. “disciplina speciale” l’indicazione dell’anno nel corso del quale si può beneficiare della compensazione dei crediti maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione – e da quest’ultima certificati – con i debiti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito dell’INPS o avvisi di accertamento ed a rendere applicabili le disposizioni della cd. “disciplina ordinaria” secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2014.
Tuttavia, il Direttore evidenzia che non è sufficiente eliminare il riferimento temporale presente nelle varie disposizioni ed unificarle, dovendo le stesse essere oggetto di attuazione tramite ulteriori decreti ministeriali e richiedendo una omogeneizzazione, sussistendo delle incongruenze. Occorre poi tener conto delle ripercussioni, operative e finanziarie, che tali misure hanno. Innanzi tutto, il Direttore evidenzia gli oneri dell'Amministrazione finanziaria ed in particolare della Struttura di gestione degli F24 (sempre l'Agenzia delle entrate) che deve procedere all'attività di conciliazione con migliaia di enti pubblici debitori, per molti dei quali (Aziende sanitarie e altri enti pubblici diversi da Comuni e Province), non riscuotendo entrate tramite F24, non si potrebbe procedere al recupero delle somme anticipate. A proposito degli effetti finanziari, osserva altresì che l’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto della compensazione dei crediti commerciali verso la Pubblica Amministrazione anche ai fini del pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi potrebbe interessare, potenzialmente, un ammontare di gettito tributario di alcune decine di miliardi di euro all’anno.
"Si tratta" afferma chiaramente il Direttore "di un’attività continua e potenzialmente molto onerosa, in quanto risentirebbe di tutte le criticità che determinano il tardivo pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti pubblici nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi. In altre parole, la proposta normativa in esame non contribuirebbe a rimuovere i problemi strutturali che ritardano il pagamento dei debiti commerciali della Pubblica Amministrazione, ma ne traslerebbe gli effetti negativi dai fornitori degli enti pubblici alla Struttura di gestione e al bilancio dello Stato."
Ferme restando queste criticità, in conclusione il Direttore "potrebbe ipotizzare un intervento che, nel rendere strutturale e permanente la possibilità di pagamento delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo mediante compensazione con i crediti commerciali, certi, liquidi, esigibili e regolarmente certificati, elimini la disomogeneità e le incongruenze delle due attuali distinte discipline. A tal fine si potrebbe intervenire sulle disposizioni di cui all’articolo 28- quater del DPR n. 602 del 1973 (cd. disciplina ordinaria):
-includendo, nella tipologia di crediti compensabili, anche quelli derivanti da prestazioni professionali
-rimuovendo il limite della data entro la quale deve essersi perfezionata la notifica della cartella e degli avvisi, per i quali è possibile effettuare il pagamento in compensazione.
Contestualmente, potrebbero essere eliminate le disposizioni della “disciplina speciale” di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013. In tal modo sarebbe possibile utilizzare l’istituto della compensazione dei crediti commerciali – non prescritti, certi, liquidi ed esigibili – di qualsiasi tipologia, vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per il pagamento, in qualunque anno, delle somme iscritte a ruolo, di qualsiasi importo e a prescindere dalla data di notifica della cartella di pagamento."