Commissioni "in presenza": rimborso del tampone escluso da Irpef (e da precompilata)
Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del reddito da lavoro il rimborso della spesa sostenuta dal dipendente - nominato membro di una commissione esaminatrice - per effettuare il tampone, come previsto dal "protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici", emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica il 15 aprile 2021 e con il quale sono state disciplinate le modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da Covid-19.
Si tratta infatti di una spesa sostenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un'attività per conto del proprio datore di lavoro, per cui il relativo rimborso non costituisca base imponibile, ai fini IRPEF, in quanto costo sostenuto nell'esclusivo interesse del datore.
Resta fermo che in tale ipotesi sarà necessario che il datore acquisisca la documentazione attestante il sostenimento della spesa da parte del dipendente che, conseguentemente, non potrà fruire della detrazione di cui all'articolo 15 del TUIR.
Più precisamente, il soggetto che riceverà il rimborso per la spesa sostenuta per l'effettuazione del tampone che presenta una dichiarazione dei redditi precompilata dovrà modificare il campo relativo alle spese mediche riducendolo del relativo importo.
Lo chiarisce la Risposta n. 160/2022.