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Commissioni consiliari, è possibile delegare altro consiglieri

Il Ministero dell’Interno ha espresso parere (Parere n. 20073 del 20.6.2024) relativamente alla possibilità di un consigliere comunale di delegare altro consigliere a partecipare ad una seduta della Commissione consiliare. Tenuto conto che la commissione consiliare non ha funzioni deliberative, il regolamento può prevedere la sostituzione del consigliere in caso di sua impossibilità a partecipare. In particolare:

Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha trasmesso il quesito concernente la possibilità per il consigliere facente parte di una commissione consiliare di delegare altro consigliere a partecipare ai lavori, in caso di suo impedimento. In particolare, il segretario, alla luce di due pregressi pareri di questa Direzione Centrale ritenuti discordanti, ha chiesto "se sia possibile per un consigliere comunale farsi rappresentare in commissione consiliare da altro consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare, ma non membro della commissione stessa, così come previsto dall'articolo 72, comma 2, del Regolamento del Consiglio comunale". In caso contrario, ha chiesto "come comportarsi, per le sedute di Commissione già effettuate, nei casi in cui la presenza del consigliere delegato risulti determinante nel raggiungimento del numero legale". Occorre preliminarmente evidenziare che i due richiamati pareri sono riferiti a situazioni apparentemente simili che, tuttavia, devono essere esaminate anche alla luce delle norme statutarie e regolamentari di cui ciascun ente locale si è dotato.

Quanto al caso di specie, si rappresenta che le commissioni non sono organi necessari dell'ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell'organo assembleare. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell'ambito della competenza dei consigli. In base a quanto disposto dall'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, se previste dallo statuto, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione.

Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Lo statuto del comune in oggetto prevede all'articolo 20 che il consiglio comunale nomini al suo interno le commissioni permanenti assicurando la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi; questi ultimi designano, subito dopo la costituzione, i propri componenti nelle commissioni consiliari permanenti. Il regolamento consiliare prevede le commissioni consiliari all’articolo 15 e rinvia alla disciplina di dettaglio delle stesse alla parte II, capo I, dove, in particolare, l'articolo 72, comma 2, dispone che "il consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della commissione, può farsi sostituire da altro componente dello stesso gruppo". Il successivo articolo 78 stabilisce che le commissioni si riuniscono in sede consultiva, referente e redigente per elaborare atti da sottoporre al consiglio, pertanto le stesse non hanno funzioni deliberative. Ciò premesso, si evidenzia che il TAR Lombardia, con sentenza n.1661 del 19.11.1996, nell'esaminare un caso simile, ma non analogo, aveva confermato l'illegittimità – come rilevata dal Comitato Regionale di Controllo - di una disposizione regolamentare con cui si prevedeva la facoltà, per ciascun membro della commissione consiliare, di farsi sostituire nelle singole sedute da altro consigliere del proprio gruppo, in quanto, "l'esercizio di tale facoltà priverebbe il consiglio della competenza a deliberare le nomine dei membri delle commissioni, oltre che esporre l'ente ad incrementi della spesa non consentiti".

Le disposizioni regolamentari del comune interessato, in forza dell'autonomia esercitata, prevedono la sostituzione del consigliere solo in caso di sua impossibilità a partecipare. Inoltre, tenuto conto che la commissione consiliare non ha funzioni deliberative, un eventuale atto proposto al consiglio con il voto determinante del membro supplente non avrebbe comunque alcuna conseguenza sostanziale. Tuttavia, si soggiunge che sarebbe più funzionale se all'atto di nomina del consigliere, come componente della commissione, fosse designato anche un componente supplente destinato a subentrare al membro effettivo in caso di sua assenza o impedimento. Tale soluzione dovrebbe trovare una specifica disciplina nel regolamento anche con riferimento all'osservanza del limite massimo dei gettoni di presenza da percepire previsto dall'articolo 82 del TUEL. Si fa presente che la potestà auto organizzativa statutaria e regolamentare demandata dalla legge, e soprattutto dalla Costituzione, agli enti locali, in assenza di specifiche disposizioni legislative contrarie, rende ammissibile l'istituto della delega o supplenza, quale condizione per assicurare la rappresentatività delle forze politiche all'interno delle singole commissioni, in armonia con il citato criterio proporzionale posto dal legislatore.

Occorre, comunque, tenere presente che la materia concernente la costituzione ed il funzionamento dei gruppi consiliari e delle commissioni consiliari è demandata proprio allo statuto e al regolamento di ciascun ente locale e, pertanto, le problematiche ad essa connesse devono trovare adeguata soluzione nell'ambito delle suddette fonti normative. Come è stato più volte evidenziato da quest'Ufficio in pareri già resi, compete al consiglio comunale, nella sua autonomia, fornire un'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari di cui si è dotato e valutare l'eventuale opportunità di modificare il regolamento al fine di disciplinare in maniera più puntuale la materia in esame.