Commissioni concorso, niente compensi ai membri interni
La Corte Conti Lombardia, con delibera 253/2021 ha chiarito che a seguito delle modifiche apportate dall’art. 18, comma 1-ter, lettere b) e c), del decreto legge n. 162/2019, la disciplina prevista dall’art. 3, commi 13 e 14, della legge n. 56/2019 in materia di compensi dovuti per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice dei concorsi per l’accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali, non può essere estesa ai concorsi indetti dagli enti locali, trattandosi di disposizioni eccezionali che non possono essere interpretate estensivamente, né in analogia.
Di conseguenza i membri interni delle Commissioni di concorso degli enti locali non possono percepire compensi per l’espletamento del loro compito, in quanto rientra nell’attività di servizio.