Commissioni con dipendenti pubblici: erogazione e tassazione dei compensi
In applicazione dei principi in materia di tassazione dei redditi da lavoro dipendente e compensi percepiti da dipendenti di amministrazioni pubbliche, l’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 232/2024 chiarisce che i compensi percepiti dal membro di una “Commissione di verifica”, nominato in qualità di rappresentante del Ministero, erogati da una pubblica amministrazione differente da quella di appartenenza (nel caso di specie una Regione), costituiscano redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 49 ed articolo 51, comma 1, del Tuir. Specifica infatti l’Agenzia “In queste ipotesi, l'assimilazione al lavoro dipendente di un'attività che può anche essere oggettivamente autonoma, deriva dal fatto che essa viene fornita dal dipendente in relazione ad un ordine di servizio ricadente nel rapporto di lavoro subordinato intrattenuto in via principale. La relazione tra l'espletamento dell'incarico e la qualifica di lavoratore dipendente sussiste nel caso in cui risulti, per legge, regolamento, altro atto amministrativo, statuto o capitolato, che l'incarico debba essere affidato ad un componente della categoria alla quale il contribuente appartiene. In altri termini, la relazione suddetta si deve desumere dal fatto che la norma extratributaria regolatrice dell'incarico ha collegato una presunzione di possesso della competenza specifica alla circostanza dell'appartenenza del soggetto ad una certa categoria di lavoratori dipendenti o ad una certa posizione di impiego”.
Circa il soggetto che deve erogare il compenso ed applicare le ritenute, l’Agenzia ricorda che l'articolo 29, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativamente alle ritenute da applicare sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato, dispone che le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono redditi di lavoro dipendente devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La Risoluzione 13 novembre 2002, n. 354/E precisa che “l'obbligo di effettuare la ritenuta sussiste, pertanto, ogniqualvolta gli anzidetti soggetti corrispondono redditi di lavoro dipendente” e “non assume rilevanza la circostanza che il percipiente non sia dipendente dell'Amministrazione erogante".
Nel particolare caso di specie, il Decreto regolatore include fra le spese ammissibili a finanziamento della Regione anche gli “oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di verifica di cui all'articolo 13.”
Di conseguenza, i compensi al membro rappresentante del Ministero dovranno essere erogati dalla Regione, che in qualità di sostituto d'imposta effettuerà, all'atto del pagamento, una ritenuta diretta in acconto dell'imposta dovuta dal pubblico dipendente sulle somme erogate. La Regione era di diverso avviso, ritenendo di non poter erogare compensi di lavoro dipendente a soggetti non appartenenti all’amministrazione.