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Commissione concorso, deroga al principio di omnicomprensività retributiva

Il Dipartimento Funzione pubblica ha risposto a un parere richiesto sui compensi spettanti ai componenti interni delle commissioni di concorso, ai sensi dell’articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56. In particolare, è stato chiesto:
1. se “i membri interni delle Commissioni di concorso in trattazione, benché dipendenti dall’Ente titolare del concorso, hanno diritto a percepire il compenso, così come stabilito dalla novella del 2019, in deroga al principio di omnicomprensività”;
2. “ove fosse accertato l’an debeatur, si chiede conferma che il quantum sarebbe dovuto nelle misure previste dal DPCM 24.04.2020, previo recepimento con idonei atti comunali”.

Al riguardo, con riferimento al quesito di cui al punto 1 si premette che l’articolo 3, comma 14, della legge 56/2019 stabilisce che “Fermo restando il limite di cui all’articolo 23-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l’attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l’accesso a un pubblico impiego e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)”.
Alla luce della formulazione letterale della richiamata previsione normativa che si riferisce al personale dirigenziale in generale e della ratio sottesa volta ad assicurare la massima efficienza e funzionalità nello svolgimento dei concorsi pubblici, si ritiene che la stessa trovi applicazione a prescindere dall’appartenenza o meno dei dirigenti ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso, con la conseguenza che anche rispetto ai compensi corrisposti a tali ultimi dirigenti non si applica la disciplina di cui all’articolo 24, comma 3, del d.lgs. 165/2001 in materia di onnicomprensività del trattamento economico.

Del resto, una lettura in senso diverso determinerebbe profili di disparità di trattamento tra i dipendenti dei ruoli dell’amministrazione che bandisce la procedura concorsuale e i dirigenti esterni a fronte della norma contenuta nel precedente comma 13 che qualifica gli incarichi in argomento come attività di servizio a tutti gli effetti di legge, “qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti” .

Appare inoltre a questo Dipartimento che la previsione dell’articolo 3, comma 13, della legge 56/2019, secondo cui, come detto, gli incarichi di presidente, membro e segretario delle commissioni esaminatrici “si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l’amministrazione che li ha conferiti”, non incide sulla disciplina della retribuibilità della prestazione, avendo piuttosto la finalità di consentire di espletare l’attività di componente di commissione in orario d’ufficio.
Quanto detto, per ragioni di parità di trattamento, non può che essere riferito anche al personale di qualifica non dirigenziale.
Conseguentemente, si ritiene che la corresponsione dei compensi riguardi tutti i componenti delle commissioni di concorso, a prescindere dall’appartenenza o meno degli stessi ai ruoli dell’amministrazione che bandisce il concorso.
Con riferimento al secondo quesito, si evidenzia che l’articolo 1, comma 5, del DPCM 24 aprile 2020, con il quale sono stati aggiornati i compensi dei componenti delle commissioni esaminatrici, stabilisce che “Le Regioni e le autonomie locali, nell’esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal presente decreto”.
Pertanto, i suddetti compensi potranno essere applicati da codesto Comune, a seguito di apposito atto di recepimento di quanto previsto dal richiamato DPCM 24 aprile 2020, sia ai membri esterni che a quelli interni.