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Professionista malato: limiti alla sospensione dei termini tributari

La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, commi dal 927 al 944, ha introdotto e disciplinato la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico, nell'ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni. In particolare, il comma 929 stabilisce che «In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento». Quanto alla decorrenza e durata della sospensione il comma 931 prevede che, «I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari», mentre il successivo comma 932 precisa che, «Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione».

La Risposta n. 248/2023 delimita l'ambito applicativo della disposizione a seguito di richiesta da parte di un professionista.

Sotto il profilo temporale, la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza "nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento" (nel caso di specie, giorno del ricovero). Non possono beneficiare gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni decorrenti dall'evento, ancorché non sia terminato il periodo di impedimento, "nel ragionevole presupposto che il cliente, per il cui conto opera il professionista, si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l'incarico" nonché del fatto che il codice di deontologia professionale prevede l'assistenza reciproca e precisa che "Il professionista che non sia in grado di assolvere al proprio incarico con specifica competenza, a causa di sopravvenute modificazioni alla natura del medesimo ovvero per difficoltà della pratica, deve informare tempestivamente il cliente e chiedere di essere sostituito o affiancato da altro professionista".

Il limite dei sessanta giorni è poi un "limite massimo". Se l'impedimento dura di meno, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.

Quanto alle decorrenza e durata della sospensione, la stessa opera a partire dalla data di scadenza dell'adempimento,­ che cada nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari,­ fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari. Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto.

L'Agenzia precisa che la disciplina non comporta la fissazione di nuovi termini di scadenza che si sostituiscono a quelli originari, che, invece, rimangono invariati, non beneficiando il professionista ­di alcuna proroga, bensì della mera facoltà di adempiere nel più ampio periodo di sospensione così come delineato. Conseguentemente, ogni termine collegato a quello ordinario per l'adempimento rimane ad esso ancorato, anche con riferimento all'eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti.

Da ultimo, l'operatività della sospensione postula l'adempimento di alcuni "oneri comunicativi" da espletare nei confronti dei competenti uffici della pubblica amministrazione, quantomeno entro il termine ultimo rappresentato dal giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione.

La disposizione opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l'evento malattia/infortunio.

La comunicazione da inoltrare ai competenti uffici della pubblica amministrazione deve accludere quindi copia dei mandati professionali, unitamente alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera/cure domiciliari.

L'obbligo di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione rappresenta, quindi, per espressa disposizione di legge, la necessaria condizione che rende operativo l'istituto.

Quanto, invece, alla data di conferimento del mandato, nel presupposto che il richiamato comma 934 non richiede espressamente una "data certa", ma pur sempre antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, per poter documentare detta data è auspicabile la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la "prova" anche con altri mezzi e, al contempo, impregiudicato ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria al riguardo.