Comitato di Coordinamento art. 12 ACNQ 12 aprile 2022
ARAN ha risposto al seguente quesito:
Qualora il Comitato di Coordinamento di cui all’art. 12, commi 4 e 5 dell’ACNQ del 12 aprile 2022 non sia stato costituito o non sia correttamente composto, come si deve comportare l’Amministrazione? Può ritenersi congruo ed esaustivo richiedere in sede di delegazione trattante la presenza del suddetto Comitato e, nella denegata ipotesi che ciò non avvenga, escludere i singoli componenti della RSU dal partecipare alle successive sedute della delegazione trattante?
RISPOSTA
Ai sensi dell’art. 12, comma 4 del ACNQ 12 aprile 2022, le RSU composte da più di 30 componenti devono dotarsi di un regolamento di funzionamento e nominare un Comitato di coordinamento, che sia portavoce, in seno alla delegazione trattante di parte sindacale, delle istanze/decisioni assunte dalla intera RSU a maggioranza dei propri componenti, con le modalità eventualmente definite nel proprio regolamento interno. Come esplicitato nel comma 5 del citato art. 12, nel Comitato deve essere garantita la presenza di tutte le liste che hanno ottenuto almeno un seggio e, di norma, non può essere formato da più di 15 componenti.
Pertanto, in sede di convocazione della delegazione trattante di parte sindacale, per la RSU dovrà essere convocato solo il Comitato di coordinamento, verificando che lo stesso sia composto rispettando i dettami dell’art. 12, comma 5 citato. In assenza della costituzione del Comitato o nell’ipotesi in cui lo stesso non sia stato correttamente composto, l’amministrazione dovrà intraprendere ogni iniziativa volta a sensibilizzare la RSU a costituire correttamente il Comitato onde consentire la regolare costituzione della delegazione trattante, condizione necessaria per un corretto svolgimento della contrattazione a livello di amministrazione.