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Come ottenere la proroga dell'installazione di impianti pubblicitari

La terza sezione del TAR Campania, con la Sentenza n. 3751/2022 ha chiarito che l'installazione di impianti pubblicitari è soggetta ad un provvedimento autorizzatorio esplicito da parte del comune, non valendo per le istanze di proroga delle autorizzazioni di impianti pubblicitari il silenzio-assenso dell'ente locale.

Il tribunale amministrativo, infatti, ha osservato: “L'installazione di impianti pubblicitari è soggetta ad un provvedimento autorizzatorio esplicito da parte del Comune, come si evince dal chiaro tenore letterale degli artt. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e dall'art. 23, comma 4, del codice della strada, d.lgs. 285/1992, a mente del quale "la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale". L'art. 20, comma 4, della l. 241/1990 configura eccezioni al principio del silenzio assenso, tra cui la materia della pubblica sicurezza e la necessità che, qualora gli impianti siano collocati lungo le strade, come accade nella ipotesi di parapedonali, sia necessario un preciso onere di verifica circa le condizioni ed i presupposti per la sicurezza della circolazione stradale. Giova rammentare che cartelli pubblicitari lungo le strade non possono essere impiantati in difetto di autorizzazione, per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione, ai sensi dell’art. 20 comma 4 della legge n. 241/1990, che espressamente prevede che le disposizioni del presente articolo non si applicano, agli atti e procedimenti riguardanti, tra l’altro, la pubblica sicurezza e la pubblica incolumità. Tale posizione è ulteriormente avvalorata, nell’ambito di una coordinata lettura delle norme, dalla previsione del comma 4, dell’art. 23, «Pubblicità sulle strade e sui veicoli», del Codice della Strada che espressamente prevede che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme, laddove con l’inciso “in ogni caso” la norma conferma che non v’è la possibilità di una autorizzazione per silenzio. Infatti, l’allocazione della segnaletica stradale è diretta a tutelare un valore di primaria importanza quale l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione veicolare anche per la tutela della pubblica incolumità e comporta scelte di merito riservate all’Amministrazione competente (cfr. Cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2019, n. 2727 e n. 2730). Pertanto l’ambito di operatività dell’istituto del silenzio assenso è limitato, giacché destinato a surrogare il consenso del Comune solo per l'ipotesi di "affissione diretta in spazi di pertinenza propri degli interessati", mentre il provvedimento ampliativo tacito non è ammesso per il procedimento in esame, relativo alla installazione di cartelli pubblicitari su strada statale o comunale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 17 aprile 2002, n. 1490 e 16 dicembre 2004, n. 6479; T.A.R. Piemonte, I, 14 novembre 2005, n. 3523; v. anche T.A.R. Sardegna, 23 gennaio 2002, n. 56 e T.A.R. Lombardia, Milano, III, 24 ottobre 2005, n. 3891; T.A.R. Umbria, 3 febbraio 2010, n. 50). Ne consegue che è onere del richiedente presentare la domanda, con un congruo anticipo in caso di rinnovo, tale da consentire i controlli necessari per il rinnovo e, in caso di inerzia dell’Amministrazione nei tempi necessari per la conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990: il ricorso (ex art. 87, terzo comma, c.p.a.) avverso il silenzio serbato dalla P.A. costituisce una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà provvedimentali. Invero, in una situazione di dubbio sulla liceità dell’affissione, il privato deve attivarsi per dissipare la situazione di incertezza (cfr. Corte di Cassazione, n. 1781/2008)”.