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Come notificare un avviso di accertamento agli eredi

Con sentenza del 18/03/2024 n. 142, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione/Collegio 2, ha ricordato che, a seguito di successione ereditaria, non è applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, poiché la stessa si applica ai soli debiti contratti dal de cuius aventi ad oggetto il mancato pagamento delle imposte sui redditi.

Come stabilito dalla Cassazione, dunque, in mancanza di speciali regole che sanciscono la solidarietà passiva, deve ritenersi applicabile l'ordinaria ripartizione pro quota dei debiti ereditari, ai sensi degli articoli 1295 e 752 del codice civile.

Nella presente controversia, l’Ente impositore, in materia di omesso versamento dell’imposte dovute per l’anno 2015 aveva notificato ad un solo erede, avvisi di accertamento IMU E TASI, senza irrogazione di sanzione.

Premesso che i chiamati all’eredità del de cuius risultano essere due e cointestatari degli immobili del de cuius nella stessa misura.

Considerato che all' art 65 del Decreto del Presidente della Repubblica del 29/07/1973 n. 600 si legge:

"Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e' verificato anteriormente alla morte del dante causa.
Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalita' e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione puo' essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' scaduto il termine prorogato.
La notifica degli atti intestati al dante causa puo' essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed e' efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma."

Nel caso in esame non era pervenuta, all'ufficio competente, alcuna comunicazione, da parte degli eredi, nella quale si sarebbe dovuto indicare il proprio domicilio fiscale e l’avviso di accertamento era stato notificato solo ad un erede.

La contribuente "erede" e "intestataria" dell'avviso di accertamento, contestava la legittimità dell'avviso di accertamento impugnato, rilevando che l’atto fosse stato notificato soltanto ad uno dei due eredi e in con l'indicazione della dicitura “collettivamente ed impersonalmente agli eredi”, mentre il Comune obiettava, affermando che la notifica era stata eseguita non impersonalmente agli eredi, bensì direttamente alla ricorrente nella sua qualità di erede e non rilevando alcun vizio di notifica, anzi facendo valere il raggiungimento dello scopo.

L'articolo 752 del Codice civile stabilisce che i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Dunque in assenza di un richiamo espresso all'articolo 65 del Dpr 600/1973, che prevede la responsabilità solidale tra gli eredi per i tributi comunali, si applicano al caso in esame, relativo all'IMU, le regole sulla responsabilità pro quota (articoli 752 e 754 del Codice civile).

I giudici, infatti, hanno accolto il ricorso della contribuente, dichiarando l’atto impugnato illegittimo nella parte in cui è intimato il pagamento per l’intero del tributo ad uno solo degli eredi.

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