Come gestire la liquidità derivante da donazione
La Corte Conti Veneto con delibera n. 148/2028 ha affrontato quesito in merito all’accettazione di eredità da parte di ente locale.
Il Comune premette di essere stato istituito, con testamento pubblico, erede universale della signora N.A., deceduta il 30 ottobre 2024. Ha, altresì, soggiunto che, per effetto delle disposizioni di ultima volontà della testatrice, ha acquisito “oltre a beni immobili e altre attività patrimoniali, attività finanziarie costituite da titoli di Stato, obbligazioni, disponibilità liquide e ulteriori strumenti finanziari, attualmente detenuti presso Banca Generali S.p.a.”. La Municipalità ha inoltre precisato che il de cuius ha gravato il negozio mortis causa di accidentalia negotii e, segnatamente, di onere (o modus) ai sensi dell’art. 647 c.c., imprimendo un vincolo di destinazione al patrimonio ereditario sicché quest’ultimo dovrà essere utilizzato dal Comune esclusivamente per la realizzazione di “opere di pubblica utilità” vietando, al contempo, ogni diversa finalizzazione del compendio ereditario, compresa la concessione in uso gratuito dei beni immobili, nonché il ripiano di eventuali passività dell’Ente territoriale.
A presidio dell’effettivo adempimento del modus imposto all’erede e, in generale, a garanzia dell’esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà, il de cuius ha designato tre “controllori testamentari” avvalendosi della facoltà riconosciuta dall’art. 700 c.c., figure da ritenersi senza dubbio più propriamente degli esecutori del testamento, posto che, come ricordato dagli interpreti, la diversa o equivoca formula lessicale impiegata dal testatore appare del tutto ininfluente.
Il Sindaco ha precisato che, attualmente, una parte della ricchezza rientrante nell’eredità, formata da titoli di Stato, obbligazioni, disponibilità liquide e strumenti finanziari non meglio specificati, è detenuta e custodita dalla Banca Generali SpA. Si tratta, quindi, di risorse formalmente collocate al di fuori della tesoreria unica prevista dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Il Comune si interroga, pertanto, se sia possibile mantenere i suddetti proventi fuori dal circuito della tesoreria unica o se, invece, debba preferirsi l’introito delle suddette entrate presso il conto unico di tesoreria apponendo ai trasferimenti così sopravvenuti un vincolo in termini di cassa, idoneo a garantirne la tracciabilità dei movimenti, secondo quanto previsto dall’art. 180, comma 3, lett. d) e dall’art. 187, comma 3-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).
La Municipalità sostiene che il ricorso a tale criterio, oltre ad assicurare l’osservanza delle disposizioni del Tuel e dei relativi principi contabili applicati di cui all’allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, garantirebbe, al contempo, l’adempimento delle volontà testamentarie. Invero, anche un possibile utilizzo delle risorse vincolate per il finanziamento di spese correnti sarebbe precluso agli enti in condizione di dissesto sino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261, comma 3, dello stesso Tuel e obbligherebbe l’ente a reintegrare le somme frattanto utilizzate attingendo all’anticipazione di tesoreria, secondo le previsioni dell’art. 195 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il Primo cittadino ha, quindi, formulato i seguenti quesiti:
1.Se, per un Comune assoggettato al regime ordinario di Tesoreria Unica, le disponibilità liquide di proprietà dell’Ente, comunque acquisite al patrimonio comunale, possano essere mantenute presso un conto corrente bancario intestato all’Ente e acceso presso un intermediario finanziario diverso dal soggetto affidatario del servizio di tesoreria comunale.
2.Se, in particolare, le disponibilità liquide derivanti dalla liquidazione di titoli di Stato, obbligazioni o altri strumenti finanziari acquisiti dal Comune per effetto di una successione ereditaria possano, una volta realizzate, essere mantenute presso l’intermediario finanziario che custodiva originariamente i titoli, anziché essere trasferite al tesoriere comunale.
3.Se, alla luce dell’art. 209, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e della disciplina della Tesoreria Unica di cui alla legge n. 720/1984, debba ritenersi che la gestione e custodia delle suddette disponibilità liquide debbano necessariamente avvenire nell’ambito del servizio di tesoreria dell’Ente.
4.Se l’esigenza di assicurare la separata tracciabilità e la non utilizzabilità delle predette somme per finalità diverse da quelle cui sono destinate possa essere soddisfatta attraverso specifici strumenti contabili e gestionali dell’Ente, mantenendo le relative disponibilità liquide presso il tesoriere comunale, senza necessità di una separazione bancaria delle somme.
5.Se, in presenza di somme acquisite per successione e destinate esclusivamente al finanziamento di investimenti, sia possibile assicurare, mediante specifiche evidenze contabili e gestionali, che tali risorse non siano utilizzate, neppure temporaneamente, per fronteggiare eventuali esigenze di liquidità o deficienze temporanee di cassa dell’Ente, fermo restando il loro mantenimento nell’ambito della Tesoreria comunale”.
La Sezione Corte Conti Veneto evidenzia che ogni deposito, comunque costituito, è intestato all'ente locale e viene gestito dal tesoriere” e che, ai sensi dell’art. 212 dello stesso testo unico, “I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di tesoreria per conto di più enti locali devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi”. Sottolinea ancora, richiamando un precedente della giurisprudenza contabile, che “il combinato disposto delle due norme evidenzia che la tesoreria, in particolare la materiale riscossione e pagamento con il danaro pubblico costituente la cassa del comune, non può che transitare, esclusivamente, sui conti intestati al comune e gestiti dal tesoriere. In questo modo, tra l’altro, si salvaguardia il principio generale dell’unità del bilancio dell’ente pubblico. Va quindi evidenziato in proposito che, sebbene non sia espressamente vietata dall'ordinamento giuridico, la detenzione di plurimi conti correnti o bancari o postali, intestati agli enti locali, si può ritenere ammissibile solo per gestioni separate previste e consentite dall’ordinamento (ad es. i conti economali), i quali peraltro si caratterizzano comunque per l’obbligo, da parte del tenutario, di presentare una puntuale rendicontazione degli stessi, a garanzia della destinazione legale delle somme ai fini di pubblica utilità (cfr. l’art. 233 TUEL per gli agenti contabili interni). La contabilità del tesoriere, peraltro, deve basarsi tendenzialmente su un solo conto di tesoreria, per agevolare la trasparenza e la rendicontabilità, e la pluralità dei conti deve comunque essere presidiata dall’intestazione del conto stesso al concedente, nonché da un sistema di rendicontazione unico, consolidato, trasparente e ricostruibile. In caso contrario, la pluralità di conti, non presidiata e attentamente monitorabile dallo stesso comune, può dar luogo a gestioni separate, non giustificabili né inquadrabili nell’ordinamento contabile, generando, di fatto, delle gestioni fuori bilancio” (Sezione controllo Campania, deliberazione 24 luglio 2014, n. 182/PRSP).
Conseguentemente, il Collegio ritiene che “l’accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere dell’ente, oltre a costituire una illegittimità determinata dalla violazione dell’art. 209, comma 3, del Tuel e del paragrafo 4.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118\2001, incide sulla liquidità disponibile dell’ente. In una tale situazione potrebbe accadere che, pur avendo l’ente disponibilità liquida presso conti correnti postali, sia utilizzata la cassa vincolata o si faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria, innescando un meccanismo di sofferenza e di gestione non virtuosa dell’ente. In secondo luogo, si evidenzia come il ricorso all’anticipazione di tesoreria, pur in presenza di liquidità presso conti correnti postali, generi il pagamento di interessi ingiustificati che potrebbero, dunque, essere forieri di danno erariale” (Sez. contr. Liguria, deliberazione 19 ottobre 2023, n. 112/PRSP; Sez. contr. Piemonte, deliberazione 19 dicembre 2019, n. 179/PRSE, entrambe richiamate da Sez. contr. Basilicata, deliberazione 12 febbraio 2026, n. 16/PRSP).