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Comandi e distacchi dalle società partecipate al Comune

La Legge di bilancio 2023 consente, all'art. 1 comma 898, che l'ente locale acquisisca le prestazioni di un dipendente di società partecipata mediante distacco o comando, entro il 31.12.2026, al fine di potenziare il lavoro relativo ai progetti PNRR. Le società devono essere a pieno controllo pubblico.

Il Senato evidenzia che il comma 898 fa salvo il rispetto dei limiti quantitativi, per le amministrazioni riceventi, posti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. In base a quest'ultimo, i comandi o distacchi non possono eccedere il venticinque per cento dei posti non coperti mediante le procedure di mobilità volontaria. Sono esclusi dal limite: i comandi o distacchi relativi a personale dirigenziale; i comandi o distacchi previsti come obbligatori da disposizioni di rango legislativo, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione; i comandi o distacchi relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedano la partecipazione di personale di amministrazioni diverse; i comandi presso le sedi territoriali dei Ministeri; i comandi presso le unioni di comuni, con riferimento al personale dei comuni facenti parte dell’unione.

Il comma 898 in esame prevede che ai comandi o distacchi ammessi in base al medesimo comma si applichino, in quanto compatibili, le norme in materia di distacco nell'ambito di datori di lavoro di diritto privato (norme di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni) e la disciplina in materia di comandi di pubblici dipendenti (di cui all'articolo 56 del D.Lgs. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni).

La norma transitoria di cui al comma 898 è posta mediante una novella nell'articolo 19 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni. La nozione di società a controllo pubblico è posta, ai fini in oggetto, dall'articolo 2, comma 1, lettere b) e m), dello stesso D.Lgs. n. 175; la citata lettera b) fa riferimento alla nozione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e specifica che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche, relative all'attività sociale, è richiesto il consenso unanime delle parti che condividono il controllo.

Il comma 898 specifica che la norma transitoria ivi posta è intesa anche a soddisfare esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si segnala altresì che il Governo, nella seduta della Commissione Bilancio, tesoro e programmazione della Camera del 20 dicembre 2022, ha dichiarato che la norma transitoria di cui al presente comma 898 deve essere valutata insieme con la Commissione europea, al fine di verificare che la medesima norma non sia in contrasto con l'obiettivo della riduzione del ricorso, nelle pubbliche amministrazioni, agli istituti del comando e del distacco come strumenti alternativi alla mobilità, obiettivo previsto dal suddetto PNRR (cfr. i traguardi M1C1-56 e M1C1-58 del relativo allegato).

In particolare, la nuova disposizione prevede:

898. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

« 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026 ».