Collegio revisori Unioni, parere Ministero Interno
Il Ministero dell'Interno ha evidenziato, rispondendo a un quesito, che il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti, iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall'elenco e da un presidente, iscritto in fascia 3 e individuato dall'ente
Testo
Si fa riferimento alla nota del 20 maggio 2022 con la quale si chiede a questa Amministrazione se, ai sensi dell'articolo 16 comma 25-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, si debba procedere ad individuare il Presidente dell'organo collegiale solo tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3 dell'Elenco dei revisori dei conti degli enti locali. In particolare, nella nota si fa presente che l'Unione esercita in forma associata tutte le funzioni dei comuni membri e che l'Unione intende procedere alla individuazione del Presidente del nuovo collegio di revisione tramite pubblicazione di un bando per la presentazione delle candidature.
Al riguardo si richiamano le coordinate normative di riferimento. In base all'articolo 1, comma 3, del Regolamento recante: "Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario" approvato con decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23 le unioni di comuni appartengono alla fascia due, al pari dei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ciò in quanto, al momento della pubblicazione del Regolamento, non erano ancora state emanate le norme che hanno previsto la presenza dell'organo di revisione collegiale anche per alcune fattispecie di unioni.
Successivamente, il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, ha introdotto il comma 3-bis dell'articolo 234 del citato testo unico che prevede che nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria sia svolta da un collegio di revisori anche per i comuni che ne fanno parte. In seguito, l'articolo 1, comma 110, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n.56 ha previsto la possibilità che la sola funzione di revisione economico-finanziaria sia svolta dalle Unioni di comuni in forma associata anche per i comuni che le costituiscono, stabilendo che, in tal caso, per le Unioni formate da comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sia nominato un revisore unico e, per le Unioni che superano tale limite un collegio di tre revisori.
Quindi, per coordinare le due suddette norme con la circolare DAIT n.75738 del 3 luglio 2014, in attesa di una rivisitazione completa della norma, si è cercato di dare una lettura unica dei dispositivi normativi di riferimento ponendo il limite di 10.000 abitanti per il collegio anche alla fattispecie di cui al comma 3 bis dell'articolo 234 del testo unico. A prescindere dalla composizione dell'organo, monocratica o collegiale, quando le Prefetture operano il sorteggio per le unioni, automaticamente, il sistema informatico estrae i nominativi dei revisori iscritti in fascia due nella provincia di riferimento, anche nel caso di composizione collegiale.
L'articolo 57 ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124, ha poi introdotto il comma 25 bis all'articolo 16 del decreto legge 138, che prevede che, nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione economico-finanziario previsti dalla legge, in deroga al comma 25, anche i consigli delle unioni di comuni eleggono, a maggioranza assoluta dei membri, il componente dell'organo di revisione con funzioni di presidente, scegliendolo autonomamente tra i soggetti validamente inseriti nella fascia 3. Ne consegue che il collegio di revisione delle Unioni è costituito da due componenti iscritti almeno in fascia 2 sorteggiati dall'elenco e da un presidente iscritto in fascia 3 e individuato dall'ente.
Tale scelta da parte dell'Unione potrà anche cadere sui 6 soggetti estratti dalla Prefettura (due nominativi + quattro riserve) previa verifica, al momento della nomina, che il soggetto scelto per fare il presidente del collegio sia iscritto nella fascia 3 dell'elenco dei revisori degli enti locali contenente tutti i revisori aventi titolo ad essere nominati a svolgere la funzione di presidente. Detto elenco, aggiornato in tempo reale, è visualizzabile nella pagina internet di questa Direzione centrale seguendo il percorso: "Accedi all'area dei revisori" – "Accedi alle banche dati" – "Elenco revisori in fascia 3".