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Collaborazioni ex comma 557 oltre le 36 ore

La Corte Conti Puglia ha risposto con delibera 80/2022 ad un quesito di Comune avente ad oggetto il cosiddetto “scavalco d’eccedenza”.

Con riferimento all’art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 il Comune istante ha formulato un quesito sulla possibilità che un dipendente di Ente locale, titolare di Posizione organizzativa, possa ricevere una duplice forma di retribuzione per le medesime ore, sia presso l’Ente di appartenenza, sia presso l’Ente che intenda assumerlo, in virtù dell’art. 1, comma 557, della Legge 311/2004.

Altro quesito posto dall’ente riguarda la possibilità che l’Amministrazione locale di provenienza autorizzi l’impiego del dipendente (ai sensi di tale disposizione) senza commettere un danno erariale, tenuto conto che gli avrebbe già corrisposto il compenso per le ore oggetto di autorizzazione.

La Corte dei Conti ha evidenziato che al fine dell’utilizzo del comma 557 dell’art. 1 della legge 311/2004 “l’Ente dovrà verificare che tale strumento risulti, tra l’altro: a) compatibile con il soddisfacimento in concreto delle esigenze di funzionamento dell’Ente, avendo riguardo all’esiguità del numero di ore “consentite” per l’espletamento dell’incarico ed a tutti gli ulteriori limiti derivanti dalla natura a tempo pieno del rapporto principale, e ciò anche alla luce del livello di gravosità delle funzioni assegnate e della necessità di garantirne l’espletamento in via continuativa o meno; b) compatibile con i vincoli finanziari prescritti dalla normativa vigente (...) (Sezione regionale Basilicata, deliberazione n. 36/2015). Così anche la Sezione delle Autonomie che, nella citata deliberazione n.23/2016/QMIG, afferma trattarsi “di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più enti, mediante il quale, ‘rimanendo legato all’unico rapporto d’impiego con l’ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative anche di detto comune in forza dell’autorizzazione dell’ente di appartenenza”.

La disposizione dell’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, prevedendo un rapporto di lavoro che costituisce un unicum nel panorama del pubblico impiego non può che operare nel rispetto dei requisiti e limiti previsti dall’ordinamento. In ottemperanza al principio costituzionale di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione è lasciata alla volontà e discrezionalità degli enti la decisione di utilizzare l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, a condizione che siano presenti tutti i requisiti voluti dal legislatore. Così come è discrezionale la valutazione di concedere la autorizzazione laddove non arrechi pregiudizio al corretto e tempestivo svolgimento dell’attività presso l’ente di appartenenza e non interferisca con i compiti istituzionali, ferma restando la volontà del dipendente di prestare la propria attività presso enti diversi. La retribuzione, a fronte di una attività lavorativa ulteriore (anche di tipo differente) svolta nel comune con popolazione fino a 5.000 abitanti (o negli altri enti previsti dalla normativa in oggetto) deve necessariamente rispettare i vincoli e i parametri stabiliti dai contratti collettivi di riferimento.