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Coerenza tra programma opere pubbliche e bilancio

In merito alla coerenza tra il programma opere pubbliche e il bilancio riteniamo utile chiamare quanto evidenziato da Itaca (istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale - associazione delle Regioni) in commento al DM MIT 14/2018, base di riferimento per la programmazione opere pubbliche.

Una volta stimato il valore dell’intervento, prima condizione da verificare ai fini del comma 1 dell’art.21 del codice, a prescindere dall’annualità nella quale l’intervento è riferito, è la coerenza “con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione” che nel comma 1 dell’art.3 del DM 14/2018 più puntualmente sono definiti come quelli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, per i Ministeri, ed al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118per le Regioni, gli Enti locali e i loro organismi.

È invece requisito specifico degli interventi ricompresi nell’elenco annuale, e per questo richiamato nel comma 8 dell’art.3 del DM 14/2018, quello della coerenza con il bilancio di cui al comma 1 dell’art.21 del codice, e che corrisponde all’obbligo della previsione in bilancio della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori e delle forniture e servizi connessi previsti dall’intervento. La coerenza dovrà essere garantita anche relativamente alla ripartizione per annualità degli importi indicati nel programma, ovvero nella scheda D dell’allegato I.

La coerenza, e quindi la previsione in bilancio della copertura finanziaria, è richiesta nei casi in cui l’intervento sia finanziato in tutto o in parte con somme in bilancio e non invece con esclusivo ricorso all’apporto di capitali privati e/o alla cessione in disponibilità dell’immobile ai sensi del comma 4 dell’art.3 del DM 14/2018.

Per Regioni ed enti locali il programma, nell’elencazione degli immobili disponibili di cui alla scheda C, deve trovare coerenza anche con il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Relazione fra i tempi di approvazione del programma dei lavori ed i tempi di approvazione del bilancio

L’arco temporale all’interno del quale il programma triennale di lavori deve essere approvato è individuato dal comma 1 dell’art.21 del codice e dal comma 6 dell’art.5 del DM 14/2018:il comma 1 dell’art.21, del codice, disponendo la necessaria coerenza fra il programma e il bilancio, indica implicitamente che l’approvazione del primo non possa precedere quella del secondo; il comma 6 dell’art.5 del DM 14/2018 definisce il termine massimo disponendo che il programma, per le amministrazioni diverse dai Ministeri, debba essere “approvato” entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del bilancio.

La coerenza con il bilancio, anche dalla lettura del secondo periodo del comma 1 dell’art.21 del codice, è da intendersi riferita alla sola approvazione del programma e non necessariamente anche all’adozione dello schema di programma di cui al comma 4 dell’art.5 del DM 14/2018. Il richiamo, in tale ultimo comma, al rispetto al citato comma 1 dell’art.21 ed ai successivi commi 5 e 6 del medesimo articolo del DM 14/2018, deve essere interpretato come mera raccomandazione di tenere conto che un eventuale ritardo nei tempi di adozione dello schema di programma, cui potrebbe fare seguito un ulteriore periodo dedicato alla presentazione di osservazioni, rischierebbe di pregiudicare il rispetto del termine di 90 giorni fra decorrenza del bilancio e approvazione del programma.