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Coerenza del programma opere pubbliche con il bilancio

Per valutare la coerenza del programma opere pubbliche e del programma acquisti beni e servizi con gli atti di programmazione e con il bilancio, come da art. 37 comma 1 e comma 2 Dlgs 36/2023:

1.Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti:

a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili;

b) approvano l’elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.

2.Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all’articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell’elenco triennale dopo l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell’elenco annuale dopo l’approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell’elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.

Occorre seguire quanto segue, come esplicitato dall’Istituto Innovazione, trasparenza appalti e compatibilità ambientale:

Una volta stimato il valore dell’intervento, prima condizione da verificare ai fini del comma 1 dell’art. 37 del codice, ovvero ai fini dell’inclusione del programma a prescindere dall’annualità nella quale l’intervento è riferito, è la coerenza:

- “con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione” che nel comma 1 dell’art.3 dell’all.I.5 più puntualmente sono definiti come quelli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, per i Ministeri, ed al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le Regioni, gli Enti locali e i loro organismi;

- “con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico- finanziaria e i principi contabili.”

La coerenza con il bilancio è più precisamente declinata nella lettera b) dello stesso comma 2 art.37 quale requisito specifico degli interventi da ricomprendere nell’elenco annuale, e per questo richiamato nel comma 8 dell’art.3 dell’all.I.5, e corrisponde all’obbligo della previsione in bilancio della copertura finanziaria necessaria alla realizzazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi connessi previsti dall’intervento anche richiedendo di specificare, per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. La coerenza dovrà essere garantita anche relativamente alla ripartizione per annualità degli importi indicati nel programma, ovvero nella scheda D.

La coerenza, e quindi la previsione in bilancio della copertura finanziaria, è richiesta nei casi in cui l’intervento sia finanziato in tutto o in parte con somme in bilancio e non invece con esclusivo ricorso all’apporto di capitali privati e/o alla cessione in disponibilità dell’immobile ai sensi del comma 4 dell’art.3 dell’all. I.5.

Per Regioni ed enti locali il programma, nell’elencazione degli immobili disponibili di cui alla scheda C, deve trovare coerenza anche con il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione di cui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.