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Codice tributo per compensare i crediti Covid da parte del cessionario

Con risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020 l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo F24 “6930” e “6931” per l’utilizzo in compensazione da parte del cessionario dei crediti di imposta per i canoni di locazione sostenuti rispettivamente per “Botteghe e negozi” e “…immobili non abitativi e affitto di azienda”, di cui agli artt. 65 del D.L. 18/2020 e 28 del D.L. 34/2020, ai sensi dell’art. 122 di quest’ultimo Decreto.

I crediti d’imposta utilizzabili in compensazione dai cessionari sono quelli risultanti dalle comunicazioni inviate dai cedenti all’Agenzia delle entrate, secondo le modalità del provvedimento del 1° luglio 2020. Affinché i crediti possano essere utilizzati in compensazione, è necessario che il cessionario proceda all’accettazione dei crediti medesimi, tramite l’apposita “Piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il cessionario debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato, nel formato “AAAA”, l’anno in cui è stata accettata la prima cessione del credito (2020 oppure 2021), riportato anche nel “Cassetto fiscale” accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, nell’apposita sezione che espone i crediti utilizzabili in compensazione dal cessionario.

Si rimanda alla nostra precedente news per l’utilizzabilità di questi crediti da parte degli enti locali.

Va segnalato che il D.L. 34/2020, in fase di conversione, prevede una modifica all’art. 122 specificando quanto già previsto dall’Agenzia delle entrate, ovvero che la cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare. Tale possibilità, tuttavia, viene però estesa anche ad altri crediti di imposta spettanti per il Covid, ovvero quello per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 e per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del D.L. 34/2020 (v. news del 13 luglio), per i quali occorrerà quindi istituire, a conversione avvenuta, un ulteriore codice tributo.