Codice dei contratti applicabile per affidamenti di servizi tecnici successivi all'aggiudicazione dell'appalto
Una stazione appaltante richiedeva al Supporto Giuridico del MIT chiarimenti in merito al Codice dei contratti applicabile (D.lgs. 50/2016 o D.lgs. 36/2023) “per affidamenti diretti di servizi di architettura e ingegneria da conferire dopo il 30.6.2024, successivi all'appalto dei lavori principali aggiudicato prima del 1° luglio 2023” nella richiesta, inoltre, veniva precisato che si trattava di procedure finanziate con il PNRR, richiedendo se, come principio generale, debba trovare applicazione il Codice dei contratti vigente all'epoca dell'aggiudicazione della gara per tutte le altre procedure successive (affidamenti, subappalti, ecc.) riguardanti lo stesso finanziamento.
Il MIT con Parere n. 3009/2024 del 29 di ottobre ha in primo luogo evidenziato che “per le procedure di gara bandite dopo il 1° luglio 2023 si applica il d.lgs. 36/2023 unitamente alla normativa in materia di appalti pnrr”, precisando poi che gli “istituti quali subappalto e subaffidamento seguono la disciplina giuridica seguita per l’aggiudicazione e, quindi, la stipula del contratto principale”, pertanto, secondo il MIT se all’aggiudicazione ed al contratto principale risultava ancora applicabile ratione temporis il previgente D.lgs. 50/2016 ai successivi subappalti e subaffidamenti dovrà essere applicata la medesima normativa.