Circolare INPS assegno familiare
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione, per l'anno 2022, della misura degli assegni e dei requisiti economici. Abrogazione, con effetto dal 1° marzo 2022, dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.
Con la presente circolare INPS comunica gli importi e i limiti di reddito per l'anno 2022 relativi all’assegno per il nucleo familiare e all’assegno di maternità concessi dai Comuni, aggiornati in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si comunica altresì l’abrogazione, con effetto dal 1° marzo 2022, dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare concesso dai Comuni.
INDICE
- Premessa
- Assegno per il nucleo familiare
- Assegno di maternità
- Premessa
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l’anno 2022 alle prestazioni in oggetto è pari all’1,9% (cfr. il comunicato ufficiale dell’ISTAT del 17 gennaio 2022 e il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022).
Il predetto comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha altresì precisato che l'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, istitutivo dell’assegno per il nucleo familiare dei Comuni, è abrogato dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022. Conseguentemente, per l'anno 2022, l'assegno di cui al citato articolo 65 della legge n. 448/1998 è riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
Gli importi delle prestazioni in argomento e i relativi requisiti economici sono, pertanto, aggiornati come segue.
- Assegno per il nucleo familiare
L'importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2022 è pari, nella misura intera, a 147,90 euro.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari a 8.955,98 euro.
Agli assegni di competenza del 2021, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2021.
- Assegno di maternità
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 354,73 euro per cinque mensilità e, quindi, a complessivi 1.773,65 euro.
Il valore dell’ISEE da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a 17.747,58 euro.