CIG anche per servizi in accreditamento e collocamento disabili e minori
Come evidenziato in precedente news, l'ANAC ha aggiornato le linee guida sulla tracciabilità del flussi finanziari, tenendo conto dell'entrata in vigore del codice del terzo settore e delle linee guida per l'affidamento dei servizi ai sensi degli artt. 55-58 del D.Lgs. 117/2017, di cui al DM lavoro e delle politiche sociali n. 72 del 31 marzo 2021.
Il tema della tracciabilità ai pagamenti disposti nell'ambito dei servizi sociali era stato ampiamente dibattuto posto che non è facilmente individuabile un contratto di "appalto" nei rapporti con strutture accreditate. In precedenza, si specificava che "Nella Determinazione n. 4/2011 l’Autorità ha indicato che le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia non possono ritenersi soggetti agli obblighi di tracciabilità. La peculiarità della disciplina di settore non consente, infatti, di ricondurre agevolmente tali fattispecie nell’ambito del contratto d’appalto, pur se è necessario prendere atto di un orientamento giurisprudenziale non sempre conforme e concorde.(…)"
Nelle linee guida di cui alla Determinazione n. 371 del 27 luglio 2022 si chiarisce definitivamente che la tracciabilità "...si applica ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici" .
Da ciò consegue che tale disciplina trova applicazione:
-innanzitutto, agli affidamenti di servizi sociali effettuati ai sensi del codice dei contratti pubblici e, in particolare, dell’articolo 142 e degli articoli 112 e 143 (affidamenti riservati);
-agli istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore, che rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici, come chiarito dalle le Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore (es. co-progettazione);
- alle prestazioni di servizi socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia.
In tale ultimo ambito, tuttavia, attesa la particolarità di talune fattispecie, si rende necessaria la previsione di misure di semplificazione degli adempimenti, per evitare l’introduzione di inutili appesantimenti procedurali. In particolare, ANAC specifica che la stazione appaltante potrà acquisire il CIG in occasione della sottoscrizione della convenzione per:
-le prestazioni socio sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia;
-il collocamento dei minori, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in comunità socio-educative accreditate presso gli Albi Regionali del territorio nazionale, per il collocamento o per il ricovero di soggetti disabili in strutture accreditate, per il ricovero in strutture RSA per anziani, per la frequenza di centri diurni per minori o per disabili e per la frequenza di centri socio educativi.
La stazione appaltante dovrà riportare lo stesso in tutti i pagamenti disposti in attuazione della convenzione e l’operatore economico accreditato dovrà riportare il CIG negli strumenti di pagamento utilizzati nell’ambito della filiera. Nel caso dei collocamenti, oltre che nei pagamenti effettuati in forza della convezione, il CIG va riportato sul provvedimento che dispone ciascun collocamento.
Confermata, per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010, l'esclusione da tracciabilità all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi. Deve sempre tenersi distinto, da tale ipotesi, l’appalto eventualmente aggiudicato a operatori economici per la gestione del processo di erogazione e rendicontazione dei contributi ovvero l’appalto o la concessione aggiudicati per l’erogazione delle prestazioni, a prescindere dal nomen juris attribuito alla fattispecie.