Chiusura d'ufficio partite IVA: modalità
Con Provvedimento del direttore delle Agenzia delle entrate prot. n.1415522/2019 del 3 dicembre vengono definiti i criteri e le modalità di applicazione dell’articolo 7-quater del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 e le forme di comunicazione preventiva al contribuente. Detta disposizione ha modificato l’articolo 35, comma 15-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, in merito alla individuazione e alla chiusura d’ufficio delle partite IVA inattive dei soggetti che, pur avendo cessato l’attività, hanno omesso la presentazione della prevista dichiarazione di cessazione. In particolare, il comma 44 ha introdotto la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato, nelle tre annualità precedenti, attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Il comma 45 ha modificato l’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, eliminando la sanzione prevista in caso di omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività ai fini IVA.
Il Provvedimento stabilisce che l'Agenzia delle entrate proceda d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che risultano presumibilmente inattivi, le quali sono individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe Tributaria, volti a identificare i soggetti titolari di partita IVA che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, qualora dagli elementi registrati in Anagrafe Tributaria non emergano evidenze atte a supporre l’operatività del soggetto, si procederà contestualmente alla estinzione del codice fiscale.
A ciascun soggetto individuato come presumibilmente inattivo è inviata la comunicazione preventiva di chiusura d’ufficio della partita IVA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR). Entro 60 giorni, il soggetto può rivolgersi ad un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA.
Il soggetto diverso da persona fisica che non ritenga corretta la contestuale estinzione del codice fiscale, potrà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione.
Gli uffici, verificate le argomentazioni e la documentazione prodotta dal contribuente, possono archiviare la comunicazione di chiusura della partita IVA, mantenendo il soggetto in stato di attività, oppure rigettare l’istanza con motivato diniego.