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Chiudere l'anticipo di tesoreria

Tra i tanti adempimenti di fine anno, campeggia come sempre il problema della chiusura dell'anticipo di tesoreria ex art. 222 Tuel.

Arconet ha risposto nella sue FAQ in merito alla modalità di chiusura contabile dell’anticipazione di tesoreria nel caso in cui, alla data del 31 dicembre, un ente non abbia rimborsato il tesoriere, riprendendo il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. 118 del 2011 “Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio. Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l’ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all’ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse .

Tale principio risulta rafforzato dall’articolo 69, comma 9, del d.lgs. n. 118 del 2011 che, per le Regioni, afferma: “Le anticipazioni devono essere estinte nell’esercizio finanziario in cui sono state contratte”, il quale ribadisce che nel rispetto della disciplina armonizzata le anticipazioni di tesoreria devono essere regolarmente chiuse entro lo stesso esercizio nel quale sono state contratte.

Ciò premesso, dalle scritture contabili degli enti che, derogando al dettato del d.lgs. n. 118 del 2011, alla data del 31 dicembre non hanno restituito l’anticipazione di tesoreria, risulta un residuo passivo, di importo pari all’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non pagato, che concorre alla determinazione del risultato di amministrazione.

La chiusura contabile dell’anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell’esercizio precedente è effettuata nell’esercizio successivo, alla prima data utile, attraverso:

  1. l’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione di tesoreria in essere alla data del 1° gennaio, e il correlato impegno concernete il rimborso dell’anticipazione
  2. una regolazione contabile costituita da un mandato in c/residui a valere dell’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non pagato nell’esercizio precedente, e dalla correlata reversale in c/competenza a valere dell’accertamento di cui alla lettera a).

Al 1° gennaio il fondo cassa iniziale risulta pari a zero.

Si ricorda che, alla data del 1° gennaio, il livello massimo dell’anticipazione di tesoreria del nuovo anno è determinato nel rispetto dei limiti di legge, considerando l’anticipazione non restituita.