Chiarimenti su esterometro: escluse le attività istituzionali
Con la Circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022.
In estrema sintesi, a decorrere dal 1 luglio 2022, i soggetti passivi devono trasmettere all'Agenzia delle entrate le operazioni effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato - salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale o fattura elettronica tramite SDI, o non territorialmente rilevanti di importo inferiore a 5.000 euro per ogni singola operazione - non più trimestralmente, bensì attraverso l'invio allo Sistema di Interscambio di file xml che riportino i dati delle fatture emesse (extra SdI) e di quelle ricevute (sempre extra SDI, ovvero sostanzialmente dei documenti integrativi o autofatture generati per assolvere l'imposta).
La circolare fornisce risposte ai quesiti posti dalle associazioni di categoria concernenti taluni aspetti interpretativi della norma appena citata su:
-ambito di applicazione;
-regole di compilazione dei file xml per la trasmissione dei dati;
-conservazione.
In particolare, si segnala la posizione espressa sull'esclusione dall'ambito applicativo dell'esterometro degli enti non commerciali per le operazioni non realizzate nella sfera commerciale.
L'Agenzia precisa che "con riferimento agli enti non commerciali, ...come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente" chiarendo l'assoggettamento per quelle commerciali nonché per tutti i soggetti precedentemente esonerati dalla fatturazione elettronica, quali i forfettari. In realtà, tale principio era assodato nella pratica operativa, ma non statuito espressamente. Inoltre, la genesi normativa dell'esterometro ed il suo potenziale collegamento con (l'abrogazione degli) elenchi Intrastat aveva fatto sorgere qualche dubbio.
Resta fermo l'adempimento per le operazioni con l'estero effettuate, anche dagli enti locali, nell'ambito di attività commerciale, per le quali occorrerà procedere alla trasmissione dei dati nei termini indicati ovvero:
-entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, per le operazioni attive (che va quindi coordinato con le regole previste per le cessioni intracomunitarie);
-entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.