Chiarimenti ANAC sul criterio del minor prezzo negli appalti di lavori sopra soglia
ANAC ha pubblicato un importante comunicato del Presidente Busia, con il quale sono stati forniti chiarimenti essenziali sull'utilizzo del criterio del minor prezzo nelle procedure di aggiudicazione di lavori sopra soglia comunitaria.
Il documento chiarisce che, ai sensi dell'articolo 108 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti di lavori sopra soglia utilizzando sia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che il criterio del minor prezzo, con alcune importanti eccezioni.
In particolare, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rimane obbligatorio, escludendo la possibilità del minor prezzo, per:
- affidamenti in caso di dialogo competitivo e partenariato per l'innovazione
- affidamenti di appalto integrato
- contratti relativi a lavori con notevole contenuto tecnologico o carattere innovativo
Secondo ANAC, l’impossibilità del ricorso al criterio del minor prezzo relativamente ai suddetti casi è esteso dal vigente codice dei contratti pubblici anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, stante l’espressa formulazione dell’articolo 50 comma 4 che, riferendosi alle procedure di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), per le quali possono essere utilizzati entrambi i criteri, fa salva l’eccezione di cui al richiamato articolo 108 comma 2.La posizione dell'Autorità trova conferma anche in una recente deliberazione della Corte dei Conti della Liguria (n. 174 del 9 agosto 2024).
Importante precisare che le stazioni appaltanti non godono di un potere arbitrario nella scelta del criterio di aggiudicazione. Come evidenziato nella Relazione illustrativa al codice, la scelta del criterio deve essere sempre adeguatamente motivata.
In definitiva, nel citato comunicato, ANAC suggerisce di:
- di accordare preferenza all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui risulti utile e conforme all’interesse della stazione appaltante la valorizzazione di aspetti qualitativi, di natura tecnica, ambientale, sociale non esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate nei documenti progettuali a base di gara;
- di poter ricorrere - fuori dai casi per i quali è comunque obbligatorio l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa - al criterio del minor prezzo ove gli aspetti qualitativi della commessa risultino esaustivamente assicurati da altre previsioni della lex specialis e dai documenti progettuali posti a base di gara .
Questa comunicazione rappresenta un importante chiarimento per gli operatori del settore, in quanto fornisce linee guida chiare per la scelta del criterio di aggiudicazione negli appalti di lavori sopra soglia.