Chi utilizza la carta di credito è ordinatore secondario di spesa
La Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale Lazio, con sentenza n. 302/2024 ha affermato che l’utilizzo di una carta di credito o di una carta di credito ricaricabile di una Pubblica Amministrazione non comporta ex se l’assunzione della qualifica di agente contabile di chi impiega tale strumento di pagamento.
L’agente assume il ruolo di “ordinatore secondario di spesa” con obbligo di rendicontazione alla PA di appartenenza ex art 6 D.M. Tesoro 9 dicembre 1996, n.701 e non anche obbligato alla resa del conto ex art 610 del R.D. n. 827 del 1924.
Ove invece il soggetto agente rivesta la qualifica di economo all’interno della PA, ed abbia per la stessa sostenuto spese con carta di credito che per regolarità e parametri presentino un carattere “economale”, lo stesso è tenuto ad includerle nel conto giudiziale che è obbligato a presentare
Nel caso cui la si riferisce la sentenza, consegue conclusivamente che i soggetti indicati in relazione all’utilizzo della carta di credito a loro assegnate nel periodo di riferimento non sono tenuti alla resa del conto giudiziale