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Relazione dell'organo di controllo interno sui conti giudiziali

L’art. 139 comma 2 Dlgs 174/2016 dispone: 2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

La disposizione sulla relazione degli organi di controllo interno è stata prevista per le amministrazioni pubbliche ad articolazione complessa, come gli enti centrali e deve essere applicata negli enti locali in funzione della loro organizzazione. Ci si riferisce alla disciplina dei controlli interni di cui art. 147 e seguenti TUEL, in particolare all’art. 147 bis sui controlli amministrativo contabili. In linea generale, si ritiene che la relazione degli organi si controllo interno dovrebbe essere svolta dal segretario comunale.

Sul punto però occorre rilevare la delibera Corte Conti sezioni riunite n. 2/2018, in data 15 febbraio 2018 in tema “parere richiesto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in materia di presentazione dei conti giudiziali a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 recante il Codice di giustizia contabile”. La Corte Conti si riferisce all’Organi di controllo interno quale collegio dei revisori o revisore unico.

La Corte dei conti rileva in proposito: Il Collegio ritiene preliminarmente necessario chiarire che le disposizioni dettate dal nuovo Codice di giustizia contabile in tema di presentazione e deposito dei conti giudiziali si configurano quali norme di carattere generale che integrano (se mancante) ma non sostituiscono la vigente disciplina procedurale prevista per le singole amministrazioni, come, d'altra parte, conferma lo stesso art. 139, comma 3 del Codice di giustizia contabile che consente un adeguamento delle modalità di presentazione dei conti nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato e che fa salve le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.

L'introduzione dell'obbligo a carico delle amministrazioni di individuare un responsabile del procedimento - che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa e previa parifica, depositi il conto giudiziale, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti territorialmente competente — non muta, inoltre, la procedura disciplinata dalla legge e dal regolamento di contabilità, sia che lo stesso possa essere individuato nell'ambito della Ragioneria territoriale sia che possa essere individuato all'interno della amministrazione interessata.

Anche la relazione degli organi di controllo interno, espressamente contemplata nell'art. 139, comma 2 del D.lgs. n. 174 del 2016, si riconduce alla normale attività di revisione assegnata al collegio dei revisori dei conti dal D.lgs. n. 123 del 2011 (art. 20); decreto che non risulta abrogato dal Codice di procedura contabile e che conserva intatta la sua portata dispositiva.

Il Codice di giustizia contabile, lungi dal produrre l'effetto sostanziale di sottoporre all'obbligo della resa del conto agenti contabili che precedentemente ne erano esonerati, conferma e chiarisce, pertanto, sotto un profilo squisitamente processuale, la disciplina vigente che prevede: la presentazione del conto all'amministrazione dalla quale il contabile dipende nelle forme e con il contenuto definito in sede di regolamento di contabilità generale dello Stato; la parificazione del conto (consistente in una dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture tenute) a cura della stessa amministrazione; la verifica di regolarità amministrativo contabile del conto effettuata dai competenti uffici di controllo e il deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale competente per territorio ai sensi dell'art. 140 del Codice.

Quindi, la relazione di cui art. 139 comma 2 Dlgs 174/2016 potrà essere rilasciata dal Collegio dei revisori o revisore unico. D’altronde questo appare in linea con quanto disposto dai principi di revisione degli enti locali.