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CFP Covid: il rimborso spese anticipate non concorre al limite di fatturato

La Società affidataria, da parte di una Provincia, di un appalto per l'erogazione di servizi formativi e di orientamento che riceve "fuori campo IVA", con emissione di note di debito, la copertura dei costi reali sostenuti - nel caso per i servizi di mobilità all'estero (viaggio di andata e ritorno, programma formativo, vitto e alloggio, tutoraggio e accompagnamento) - può computare i predetti nel calcolo del limite del calo di fatturato previsto dall'art. 1 del Decreto Sostegni per il riconoscimento del contributo a fondo perduto solo se non si tratta di spese "anticipate in nome e per conto" ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/1972. Lo chiarisce la Risposta n. 470/2021 dell'Agenzia delle entrate.

La circolare n. 5/E del 2021 e la n. 22/E del 2020 hanno chiarito che «ai fini della riduzione del fatturato di cui al comma 4 dell'articolo 25, è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato" del periodo di riferimento [...], purché le stesse rappresentino ricavi dell'impresa di cui all'articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, del medesimo TUIR)»

In relazione alle somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate, con la circolare n. 58/E del 18 giugno 2001 è stato precisato che «Tra i compensi del professionista rientrano i proventi percepiti sotto forma di rimborsi di spese inerenti all'attività, con esclusione dei rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente. Tale situazione impone che i rimborsi, salvo quelli anticipati in nome e per conto del cliente, siano trattati alla stregua degli altri compensi».

"Alle medesime conclusioni" precisa la nota "deve giungersi anche in relazione ai soggetti che producono reddito d'impresa e, in ogni caso, per coloro che fruiscono della disciplina di cui alla legge n. 190 del 2014 cd. regime forfetario"

Di conseguenza, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non vanno incluse tra i compensi e, quindi, non possono essere incluse nel calcolo del fatturato necessario per determinare lo scostamento medio. Quindi, la società potrà considerare o meno le somme di cui si tratta ai fini della determinazione del fatturato medio di cui al comma 5 dell'articolo 1 del Decreto Sostegni, tenendo conto delle modalità seguite nella redazione delle note spese per i rimborsi richiesti alla stazione appaltante.

Va evidenziato però che, per le imprese, il riaddebito di costi sostenuti in nome proprio ma per conto di terzi dovrebbe essere riconducibile al mandato senza rappresentanza, che rappresenta una operazione rilevante IVA ai sensi dell'art. 3 del DPR 633/1972.