Cessioni beni a PA per scopi umanitari non imponibili IVA: procedure
L’Agenzia delle entrate nella Risposta n. 182/2024 fornisce indicazioni al particolare caso delle cessioni gratuite di beni ad una pubblica amministrazione, da parte di una Azienda ed a sostegno di un particolare settore colpito da eventi bellici (probabilmente attrezzature e forniture medicali a favore dell’Ucraina). La cessione avverrà a favore della PA, con consegna in un magazzino regionale ed affidamento ad un broker individuato dalla Commissione europea per il trasporto e la messa a disposizione dei beni in base alle procedure emergenziali attivate dall’Unione europea.
L’impresa si chiedeva come e che documentazione ricevere per poter fruire del regime di non imponibilità previsto dall’art. 8 co. 1 lett. Bbis del DPR 633/1972. La norma dispone infatti che sono considerate cessioni all'esportazione non imponibili le cessioni nei confronti “delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125”, ma a determinate condizioni. Il cessionario deve trasportare o spedire i beni fuori del territorio dell'Unione europea, anche attraverso un soggetto che lo effettua per suo conto, entro 180 giorni dalla consegna; le cessioni dei beni devono avvenire in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La norma prevede, in particolare, che la prova dell'avvenuta esportazione dei beni debba essere data dalla documentazione doganale.
L’Agenzia osserva che sussistono i presupposti di applicazione della norma, in quanto la cessione avviene nei confronti di una PA classificata all’interno della banca dati IPA e i beni sono trasportati fuori dal territorio dell'Unione europea ''a cura del cessionario e per suo conto'' entro 180 giorni dalla consegna e per finalità umanitarie. Nelle more del decreto attuativo previsto dalla norma, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro delle finanze 10 marzo 1988 n. 379, applicabile ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini della prova dell'avvenuta esportazione, la lettera bbis dell'articolo 8 sembra richiedere esclusivamente la documentazione doganale, ma nel particolare caso oggetto di interpello, dove l'invio dei materiali e delle attrezzature è coordinato direttamente dalla Commissione europea, la notifica che la Pubblica Amministrazione è tenuta a effettuare nei confronti della Società istante possa essere qualificata come prova certa e incontrovertibile dell'avvenuta esportazione, presentando i requisiti per un'assimilazione alla documentazione doganale. Tenuto conto che, la Pubblica Amministrazione è in grado di ottenere la prova della definitiva uscita dei beni anche mediante interlocuzione diretta con i propri referenti UE, l'apposita attestazione che la Pubblica Amministrazione provvederà a rilasciare alla società cedente può costituire, pertanto, prova idonea della destinazione finale dei beni nel Paese.