Cessione in permuta di immobili per realizzazione di una scuola fuori campo IVA
Nell’ambito di una operazione di costruzione e gestione di un edificio ad uso scolastico e per la definizione bonaria di una controversia, un Comune richiedeva all’amministrazione finanziaria se la cessione di immobili in permuta dovesse essere considerata rilevante IVA, specificando che, trattandosi di immobile ad uso scolastico, non aveva mai detratto l’IVA addebitata in rivalsa dal concessionario sulle spese di progettazione ecc… ritenendola “istituzionale”.
L’Amministrazione finanziaria, nella Risposta n. 163/2024 precisa che “con riferimento alla descritta cessione immobiliare, quale corrispettivo in natura della prestazione resa dalla Concessionaria, in base a quanto rappresentato nell'istanza, non sembrano emergere elementi tali che possano definire in maniera univoca l'esercizio di un'attività commerciale (rectius d'impresa) da parte del Comune nella cessione dei predetti immobili e, in particolare che lo svolgimento della predetta operazione venga predisposta una apposita organizzazione d'impresa, come sopra definita e diretta al raggiungimento di un risultato economico, tale da far presumere che la stessa attività sia caratterizzata dai predetti elementi della professionalità, sistematicità e abitualità. Pertanto, la suddetta cessione dei beni immobili operata dal Comune, nell'ambito della più vasta operazione permutativa posta in essere con la Società Concessionaria, non risulta riconducibile nell'ambito di applicazione dell'Iva, per carenza del presupposto soggettivo d'imposta, di cui al citato articolo 4 del decreto Iva. In ogni caso” conclude “si fa presente che il presente parere in particolare, l'apprezzamento in merito all'insussistenza dei predetti elementi (professionalità, abitualità e organizzazione d'impresa) affinché la cessione degli immobili in argomento non dia luogo a un'attività qualificabile ''concretamente'' come attività d'impresa riguardando un accertamento fattuale, esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello e deve essere demandata alla successiva attività di controllo.”
L’Amministrazione, quindi, da rilievo all’assenza, nella singola operazione inserita in un contesto “istituzionale” di elementi quali “professionalità, sistematicità e abitualità” dell’attività che, in ogni caso, vanno verificati, escludendo considerazioni - che avevano lasciato perplessi, negli anni indietro - sulla mera natura “pattizia” dell’accordo tra le parti.
Essendo esclusa da IVA, la cessione di immobili in permuta sconta l’imposta di registro in misura proporzionale del 9%. Gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna (cfr. circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014). Pertanto, all'atto troveranno applicazione le imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50 euro ciascuna.