Cessione gratuita di beni ad enti pubblici senza IVA: condizioni
L'Agenzia delle entrate, nella consulenza giuridica n. 8/2021, chiarisce come vada interpretata la locuzione, utilizzata con riferimento a numerose categorie di prodotti "non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari" donati ad enti pubblici e non commerciali nell'ambito dell'art. 16 della Legge 166/2016 o legge "Anti-spreco" e conferma che tale disposizione, rendendo inoperante la presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 - quindi escludendo dall'ambito di applicazione dell'IVA le predette cessioni gratuite - consente però di mantenere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti dei prodotti oggetto delle stesse.
L'Agenzia precisa che, in virtù sia del tenore letterale della norma in commento nonché di un'interpretazione sistematica della normativa e della prassi in materia, il requisito individuato per le categorie di beni di cui alle lettere d), d-bis) e d-ter) del predetto art. 16 (v. oltre), ossia la presenza di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi dei prodotti tali da non modificarne l'idoneità all'utilizzo o altri motivi similari, si riferisca solo all'espressione "non idonei alla commercializzazione" e non al fatto che non siano più commercializzati.
Per quanto riguarda gli "altri motivi similari" ammessi al beneficio, si tratta di circostanze oggettive, legate alle caratteristiche del prodotto, e quindi riscontrabili, senza possibilità di applicazione estensiva. Lo scopo è quello, in sostanza, di recuperare e donare, per fini di solidarietà sociale, determinati beni, estendendone il ciclo di vita e, quindi, riducendo la produzione di rifiuti o di scarti.
Possono, pertanto, considerarsi ricompresi nell'ambito applicativo dell'articolo 16, comma 1, lettere d), d-bis) e d-ter)della Legge n. 166 i beni ivi indicati, a condizione che:
- siano ceduti gratuitamente ai soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima legge;
- siano ancora astrattamente idonei all'utilizzo;
- non siano più commercializzati, ossia non siano più presenti nei canali distributivi, avendo esaurito il loro ciclo di vita commerciale ed avendo subito una rilevante riduzione di valore economico, tale da non renderne comunque più conveniente la vendita (ad esempio, beni rimasti pressoché privi di valore commerciale e ritirati dal circuito di vendita in quanto obsoleti, per tecnologia o per design) o comunque non più rispondenti alle esigenze di mercato; oppure
- non siano più idonei alla commercializzazione a causa di imperfezioni, alterazioni, danni o vizi del prodotto o del suo imballaggio o di altri motivi simili, legati alle caratteristiche intrinseche del bene stesso, che ne alterano in modo rilevante il valore economico. In ogni caso, si tratta quindi di beni che, se non fossero oggetto di donazione, sarebbero destinati ad essere distrutti o a costituire un rifiuto o scarto.
La sussistenza di queste condizioni in relazione alla cessione dei beni in commento implica, comunque, ovviamente, una valutazione di fatto che potrà essere effettuata in concreto solo in sede di controllo.
Tuttavia, verificati i presupposti e seguita la procedura di cui al comma 3 del medesimo art. 16, la cessione gratuita dei beni sopra indicati non è soggetta a IVA, ma il donante conserva il diritto alla detrazione dell'imposta assolta all'atto dell'acquisto o dell'importazione delle merci o delle materie prime per i quali è stata cambiata la destinazione.
Dal tenore della consulenza, non pare quindi potersi avallare la richiesta dell'Associazione che riteneva di includere nel beneficio anche i prodotti non commercializzati per scelte aziendali che non investono le caratteristiche o le condizioni dei singoli prodotti, a meno che tali scelte non conducano alla distruzione degli stessi in quanto il loro valore economico sia diminuito al punto da non renderne più conveniente la vendita, con ritiro dal circuito commerciale, requisito che sarà, però, oggetto di accertamenti di fatto in sede di controllo.
Ricordiamo che i prodotti che possono essere donati con il regime di favore di cui sopra, ad enti pubblici e privati costituiti per il perseguimento senza scopo di lucro (v. art. 2) qualora non commercializzati o non commercializzabili per le motivazioni sopra indicate sono:
"- d) dei prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, dei prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, degli integratori alimentari, dei biocidi, dei presìdi medico chirurgici, dei prodotti di cartoleria e di cancelleria;
- d-bis) dei libri e dei relativi supporti integrativi (...);
- d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad uso civile ed industriale, nonché dei televisori, personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico (...)
- e) degli altri prodotti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (...)
Quanto alla procedura, le disposizioni si applicano, ai sensi del comma 3 dell'art. 16, a condizione che:
a) per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto ovvero un documento equipollente;
b) il donatore trasmetta agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza competenti, per via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare, con l'indicazione, per ognuna di esse, dei dati contenuti nel relativo documento di trasporto o nel documento equipollente nonché del valore dei beni ceduti, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita. La comunicazione è trasmessa entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il donatore è esonerato dall'obbligo di comunicazione di cui alla presente lettera per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché per le cessioni che, singolarmente considerate, siano di valore non superiore a 15.000 euro;
c) l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, recante gli estremi dei documenti di trasporto o dei documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni medesimi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nell'esercizio di un'attività commerciale.
Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c).