Cessione di spazi assunzionali solo alle Unioni di comuni
La Corte dei Conti Marche, si è espressa con delibera n. 106/2024 in merito alla possibilità per il Comune di cedere propri spazi assunzionali all’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti.
La Sezione ha rimarcato che la disposizione derogatoria, prevista dall’ultimo inciso dell’art. 32, comma 5, TUEL, ai sensi del quale “i Comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’Unione di Comuni di cui fanno parte”, non può essere applicata ad enti diversi dall’Unione dei Comuni, fattispecie organizzativa cui non è, sia per natura giuridica che per conformazione morfologica ed organizzativa, riconducibile l’Assemblea territoriale d’ambito per la gestione dei rifiuti, non rientrante quindi nel perimetro applicativo dell’art. 32, comma 5, TUEL.
Del resto, una deroga ai rigidi meccanismi di calcolo dei vincoli quantitativi alla spesa di personale a tempo indeterminato, previsti dall’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020, non è desumibile, a ben vedere, neppure dall’art. 7, comma 6, L.R. Marche n. 24/2009 e s.m.i., il quale, nella parte in cui stabilisce che i Comuni appartenenti all’ATO “assicurano le risorse necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge (…)”, va inteso esclusivamente nel senso di porre a carico dei Comuni il dovere di contribuire con proprie risorse, finanziarie o strumentali, al funzionamento dell’organismo associativo intercomunale, ma non nel senso di legittimare atti di cessione della capacità assunzionale da parte degli uni in favore dell’altra.
Nello stesso senso può essere altresì inteso l’art. 7, comma 2, della Convenzione regolante i rapporti tra gli enti locali appartenenti all’ATA, il quale si limita, da un lato, a stabilire che l’esercizio delle funzioni dell’ATA è assicurato prioritariamente con il personale dei Consorzi obbligatori di cui alla L.R. n. 28/2009 nonché con quello “messo a disposizione dagli enti partecipanti alla convenzione” e, dall’altro, ad ammettere la possibilità per l’ATA di stipulare accordi con i Comuni aventi ad oggetto soltanto “l’utilizzo congiunto di risorse umane e strumentali”: tale “messa a disposizione” o “utilizzo congiunto” di risorse (umane e strumentali) non richiede affatto, né autorizza, alcuna necessaria cessione di spazi assunzionali dell’ente consorziato in favore dell’ente consorziante e, pertanto, non può legittimare deroghe ai meccanismi di calcolo dei vincoli assunzionali previsti dall’art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020. Stesse considerazioni valgono anche per l’impegno, posto dall’art. 8, comma 2, lett. d) della medesima Convenzione in capo agli stessi Comuni partecipanti, di “mettere a disposizione le risorse necessarie per le spese di avvio del funzionamento dell’ATA nei tempi e con le modalità stabilite dall’ATA stessa”: anche in questo caso, l’obbligo di mettere a disposizione non postula affatto il trasferimento delle capacità assunzionali da un ente all’altro. Analogamente, anche il rinvio contenuto nell’art. 14, comma 1, sempre della medesima Convenzione alle disposizioni del TUEL non può essere addotto a fondamento di un inammissibile accordo di cessione di spazi assunzionali da un ente all’altro, come del resto emerge chiaramente dal fatto che tale rinvio è disposto soltanto entro i limiti della compatibilità.